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Siglato in Confcommercio l’accordo sulla Bilateralità

In data 26 maggio 2020 è stato siglato – tra CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS – l’Accordo per la bilateralità del Terziario Distribuzione e Servizi, nell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19.

In merito ai contributi di solidarietà, è stato definito quanto segue:

    a) per l’anno 2020, gli interventi straordinari di cui ai successivi punti b) e c) adottati dagli Enti Bilaterali Territoriali, sono equiparati alle attività obbligatorie previste dall’art. 22 del CCNL TDS e non necessitano di essere autorizzati dalle Parti Socie nazionali;
    b) gli Enti Bilaterali Territoriali possono destinare specifiche risorse per contributi solidaristici rivolti ai lavoratori particolarmente colpiti dalla crisi che abbiano subito una sospensione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza epidemiologica e che accedono alle prestazioni dell’Assegno Ordinario riconosciute dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS), nonché della CIG in Deroga, nell’ambito delle risorse disponibili per l’anno in corso o accantonate negli esercizi degli anni precedenti ai lavoratori dipendenti delle aziende iscritte all’Ente in data antecedente al 23/2/2020 o comunque da quando i territori sono stati interessati dai diversi DPCM. Gli Enti Bilaterali Territoriali potranno, inoltre, a seguito di specifici accordi, integrare la suddetta prestazione anche per fronteggiare esigenze di conciliazione vita privata- lavoro determinatesi dall’emergenza in atto (es. congedi parentali/sostegno alla genitorialità). Le risorse effettivamente utilizzate a tali fini verranno cofinanziate ad opera di Ebinter nella misura del 50% fino ad un massimale pari al 17% del totale delle entrate contabilizzate dal singolo Ente Bilaterale Territoriale nel rendiconto consuntivo relativo all’anno 2018 inviato a Ebinter. Tutte le erogazioni verranno riconosciute operando le ritenute stabilite dalle norme vigenti, ove previste;
    c) in presenza di iniziative adottate ai sensi del precedente punto b), gli Enti Bilaterali Territoriali potranno prevedere, altresì, contributi volti a sostenere interventi aziendali destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo riferendosi, prioritariamente, alle misure concordate tra le parti sociali con gli accordi del 24/4/2020 e dell’accordo categoriale del 18/5/2020, specificatamente con la costituzione dei Comitati aziendali e/o territoriali nonché la predisposizione dei documenti di valutazione dei rischi (DVR) aziendali atti a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2. Le risorse effettivamente utilizzate a tali fini verranno cofinanziate ad opera di Ebinter nella misura del 50% fino ad un massimale pari al 8% del totale delle entrate contabilizzate dal singolo Ente Bilaterale Territoriale nel rendiconto consuntivo relativo all’anno 2018 inviato a Ebinter.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile è di 800 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.