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Siglato l’ACC sui contratti a termine nelle Agenzie per il Lavoro

In data 02 novembre 2020, è stato siglato tra ASSOLAVORO, FELSA CISL, NIDIL CGIL, UILTEMP un accordo con cui si individua una misura urgente a sostegno della continuità occupazionale dei lavoratori, stante la possibilità, introdotta dalla legge n. 126/2020 (di conversione del decreto legge n. 104/2020) di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Al riguardo, le Parti hanno stabilito che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.

Inoltre, con espresso riferimento alle proroghe del contratto a termine per somministrazione, l’ACC si prefigge di adeguare le previsioni del CCNL di settore alle ultime disposizioni normative, con la duplice finalità di favorire la continuità occupazionale dei lavoratori in somministrazione e di allineare la disciplina contrattuale inerente il numero massimo di proroghe del contratto a termine per somministrazione alle previsioni applicabili al contratto a tempo determinato alla luce dell’interpretazione fornita dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

A tal fine, si prevede che la proroga stipulata ex decreto legge n. 104/2020 si considera neutra rispetto al numero massimo di proroghe (6, oppure 8) previsti dall’art. 22, CCNL 15 ottobre 2019.

Sempre in tema di agenzie per il lavoro, si segnala che in data 05 novembre 2020, l’Ebitemp (Ente Bilaterale per il Lavoro Temporaneo) ha comunicato di aver temporaneamente attivato ulteriori prestazioni straordinarie di supporto per le lavoratrici e per i lavoratori, oltre che per le loro famiglie.
Al riguardo, è stata disposta la proroga al 31 gennaio 2021 dei termini per la maturazione dei requisiti di accesso alle seguenti prestazioni emergenziali:

  • ricoveri ospedalieri causa COVID-19;
  • indennità per isolamento domiciliare;
  • riabilitazione respiratoria;
  • decessi a seguito di positività da Covid-19;
  • contributo per acquisto di materiale informatico per la didattica a distanza (DAD) per i figli;
  • contributo per l’acquisto di materiale informatico per la DAD per lavoratrici/lavoratori che frequentano corsi serali;
  • contributo per l’acquisto di materiale informatico per la DAD per lavoratrici/lavoratori che sono iscritti ad un corso legale di laurea;
  • contributo per l’acquisto di materiale informatico per la DAD per lavoratrici/lavoratori con contratti di Apprendistato di I e III livello;
  • contributo per l’acquisto di materiale informatico per lavoratrici/lavoratori che svolgono attività di lavoro in smart working.

Il termine ultimo per la presentazione di tutte le suddette istanze, da parte di coloro che matureranno i requisiti di accesso entro il 31 gennaio 2021, è fissato al 31 maggio 2021.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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