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Tipologia di permesso di soggiorno idonea per lo svolgimento di un’attività lavorativa

La Questura di Treviso – con Circolare del 01 febbraio 2019, n. 1/2019 – ha riepilogato i titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari che consentono o meno lo svolgimento di un’attività lavorativa.

Al riguardo, viene ribadito che i permessi di soggiorno che consento lo svolgimento di un’attività lavorativa sono:

  • lavoro subordinato/autonomo;
  • attesa occupazione;
  • motivi familiari;
  • affidamento;
  • asilo politico;
  • protezione sussidiaria;
  • protezione speciale;
  • studio (con visto d’ingresso nel limite annuale di 1.040 ore);
  • assistenza minore;
  • richiesta asilo (decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale);
  • integrazione minore;
  • residenza elettiva (senza visto d’ingresso rilasciato al familiare di un cittadino comunitario; al percettore di una pensione INPS o rendita INAIL);
  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
  • carta di soggiorno per familiare di cittadino UE;
  • calamità;
  • atti di particolare valore civile;
  • casi speciali, ex decreto legge n. 113/2018 convertito, con modificazioni, nella n. 132/2018).

Non consentono, invece, una prestazione lavorativa i permessi rilasciati per:

  • motivi religiosi;
  • richiesta asilo (nei primi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale);
  • minore età;
  • cure mediche;
  • residenza elettiva (con visto d’ingresso all’estero);
  • attività sportiva;
  • attesa cittadinanza;
  • giustizia;
  • Dublino;
  • Tirocinio formativo.

Infine, non consente lo svolgimento di un’attività lavorativa la dichiarazione di presenza rilasciata nei casi di soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni), come ad esempio per visita, affari, turismo, studio ecc.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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