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Ulteriori misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie approvate con il Decreto Aiuti bis

Nella Gazzetta Ufficiale del 09 agosto 2022, n. 185 è stato pubblicato il decreto legge 09 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.
Il provvedimento interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui il contrasto al caro-energia e carburanti e all’emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali, il rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto, il rilancio degli investimenti, andando in continuità con il cd. decreto Aiuti (decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022, n. 91).

Di seguito le novità più rilevanti.
Art. 20 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti: per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, ex art. 1, comma 121, legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 1,2 punti percentuali. In considerazione dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Art. 21 – Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022: per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per il 2022 e di sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale, si prevede l’anticipazione al 1° novembre 2022 del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021. Inoltre, nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, inclusa la tredicesima mensilità, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente a tali mensilità, di 2 punti percentuali.

Art 22 – Estensione ad ulteriori categorie di lavoratori dell’indennità una tantum prevista dagli artt. 31 e 32 del Decreto Aiuti:

  • l’indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti introdotta dall’art. 31 del Decreto Aiuti, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ex art. 1, comma 121, legge n. 234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS;
  • l’indennità prevista dall’art. 32, comma 1, del Decreto Aiuti è estesa in favore dei soggetti beneficiari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 01 luglio 2022 (anziché entro il 30 giugno 2022);
  • l’indennità di 200 euro di cui all’art. 32, comma 12, del Decreto Aiuti è riconosciuta anche in favore dei collaboratori sportivi (che siano stati, in particolare, beneficiari di almeno una delle indennità previste: dall’art. 96 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020; dall’art. 98 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020; dall’art. 12 del D.L. 104/2020, convertito in L. n. 126/2020; dall’art. 17, comma 1, e 17 bis, comma 3, del D.L n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020, dall’art. 10, commi 10-15, del D.L. n. 41/2021, convertito in L. n. 69/2021; dall’art. 44 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021). 

Art. 23 – Rifinanziamento del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi: il provvedimento incrementa le risorse del Fondo istituito in favore dei lavoratori autonomi nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal Decreto Aiuti (art. 33), portando la dotazione finanziaria a 600 milioni di euro per il 2022.

Art. 27 – Rifinanziamento del Fondo per “bonus trasporti”: implementato anche il Fondo dedicato al sostegno delle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 35, Decreto Aiuti), con previsione di una dotazione di 180 milioni di euro per il 2022.

Clicca e leggi il provvedimento.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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