Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 17 ottobre 2019, n. 18 – ha integrato la precedente Circolare n. 16/2019, fornendo alcuni chiarimenti in merito alla possibilità per le imprese aderenti a Fondi di solidarietà bilaterali di adottare il nuovo contratto di espansione.
Al riguardo, il MLPS ha precisato che le imprese operanti in settori non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, ma che comunque assicurano ai lavoratori tutele attraverso i fondi di solidarietà bilaterali, possono unicamente erogare un’indennità mensile (erogata dal datore di lavoro a favore dei lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta) eventualmente integrata dall’indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo, maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Leggi la Circolare del 17 ottobre 2019, n.18 sul sito del MLPS