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Al via la presentazione dei piani formativi monoaziendali di Fondoprofessioni

Fondoprofessioni – con Avviso n. 7/2023 – seleziona piani formativi monoaziendali per l’erogazione di contributi che coprano i costi di partecipazione sostenuti dai dipendenti con contratto a tempo determinato/indeterminato o di apprendistato.
Con l’Avviso sono finanziati piani formativi destinati ai dipendenti di commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, aziende.

Le risorse allocate con l’avviso sono pari a 450.000 euro. Tale disponibilità potrà essere, eventualmente, integrata in seguito a delibera del C.d.A. di Fondoprofessioni.
Il contributo per ogni singolo piano formativo sarà al massimo di 30.000 euro. Ogni singolo progetto prevede una durata da 16 h a 60 h, con almeno 4 e non oltre 20 allievi in formazione.

Con riferimento alla modalità di formazione in presenza, il costo complessivo dell’intervento formativo è rendicontato e riconosciuto in relazione alla relativa Unità di Costo Standard pari ad € 23 ora/allievo.
Invece, relativamente alla modalità F.A.D. sincrona, il costo complessivo dell’intervento formativo è rendicontato e riconosciuto in relazione alla relativa Unità di Costo Standard pari ad € 22 ora/allievo.

I piani formativi sono rivolti unicamente agli studi/aziende aderenti a Fondoprofessioni, attraverso la destinazione del contributo che abbiano provveduto all’iscrizione prima della presentazione del piano formativo.
I destinatari dei piani formativi ammissibili sono i dipendenti con contratto a tempo determinato/indeterminato o di apprendistato, provenienti dagli studi/aziende aderenti al Fondo.
Possono essere ammessi anche i dipendenti con misure di integrazione salariale/fondi di solidarietà, provenienti dagli studi/aziende aderenti, solo nel caso di piani formativi finanziati in de minimis.
Per favorire l’integrazione delle competenze, è possibile coinvolgere nelle attività formative, come “uditori” dello studio/azienda in formazione, i datori di lavoro, i collaboratori coordinati e in regime di partita IVA.
Tali figure, laddove presenti, non determineranno alcun incremento d’importo, poiché il contributo è calcolato sui soli destinatari ammissibili, che compongono il gruppo d’aula.
I datori di lavoro che applicano il CCNL Studi professionali e aderiscono integralmente alla bilateralità possono chiedere ad Ebipro, Ente bilaterale di settore, il rimborso del 100% della retribuzione sostenuta dei dipendenti in formazione, fino a un massimo di 40 ore annue a dipendente, nel caso di partecipazione ai piani formativi finanziati tramite Fondoprofessioni.

L’ente attuatore, per conto dell’ente proponente, dovrà trasmettere il piano formativo, allegando la documentazione, tramite la piattaforma informatica di Fondoprofessioni, dal 15 maggio 2023 al 14 giugno 2023.
La documentazione da caricare in piattaforma è la seguente:

  • domanda di finanziamento, timbrata e sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente proponente;
  • documento d’identità del rappresentante legale dell’Ente proponente;
  • verbale di accordo sottoscritto, per la condivisione del piano formativo con le Parti sociali;
  • certificato di attribuzione della partita IVA (per lo studio professionale) o visura camerale (per l’azienda) dell’Ente proponente;
  • schermata del “Cassetto previdenziale” INPS dell’ente proponente, per attestare l’adesione a Fondoprofessioni;
  • Documentazione dell’attività di presa in carico svolta dall’ente attuatore (questionari, interviste, eventuali Cv/attestati dei destinatari, ecc.), con eventuali documenti delle evidenze referenziate alle A.D.A.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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