L’INPS – con Messaggio del 23 maggio 2023, n. 1900 – ha fornito alcune precisazioni sul regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS (già oggetto di trattazione nella Circolare n. 48/2023).
Al riguardo, con riferimento ai termini di proposizione dei ricorsi amministrativi, per quanto riguarda i provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, è stato indicato che i relativi ricorsi amministrativi devono essere proposti entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale dell’istanza.
Al contempo, l’INPS ha chiarito che per i provvedimenti notificati prima del 17 maggio 2023 vale il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione dell’impugnativa in via amministrativa.
Il termine per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale è fissato perentoriamente in 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale.