In data 30 dicembre 2024, è stato pubblicato il decreto interministeriale MLPS/MEF 30 dicembre 2024, n. 3217, recante “Individuazione per l’anno 2025 dei settori e delle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione previsti dall’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.

 

Le attività e le professioni con una maggiore percentuale di disparità risultano:

 

Pertanto, sulla base dei dati ISTAT relativi alla media annua, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, determinano la possibilità per i datori di lavoro privati di avere un incentivo occupazionale in caso di assunzione di tali soggetti.

 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/di-3217-del-30122024 

 

Tale provvedimento assume rilievo non solo per gli incentivi occupazionali strutturali ex lege n. 92/2012, bensì anche per quello “sperimentale” declinato nell’art. 23, decreto legge n.60/2024 (cd. decreto Coersione).

Al riguardo, si allega una tabella riepilogativa afferente il cd. bonus Donne.

 

Fonte normativa

Art. 23, decreto-legge n. 60/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024)

Decreto interministeriale MLPS/MEF n. 3217/2024

Soggetti beneficiari

Datori di lavoro – i datori di lavoro del settore privato (tranne quelli del settore domestico) che assumano – dal 01 settembre 2024 al 31 dicembre 2025 – donne svantaggiate.

Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti:

· il DURC

· le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

· le disposizioni contenute nei CCNL

· art. 31, Dlgs. n. 150/2015

· la realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione;

· le condizioni generali di compatibilità con il mercato interno del Regolamento (UE) n. 651/2014.

 

Donne che rispettino alternativamente una delle seguenti condizioni:

· qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e   nelle aree di cui all’art. 2, punto 4), lett. f), Regolamento UE n. 651/2024;

· qualsiasi età, prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto MLPS/MEF;

· qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Tipologia contrattuale

Il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, part time e full time.

Non sono incentivabili i rapporti di lavoro in apprendistato, ex Dlgs. n. 81/2015, né quelli di lavoro domestico.

Le assunzioni in specie devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate, ex art. 2359, cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

 

Natura incentivo

L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad € 650 su base mensile.

Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, Dlgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro).

 

 

 

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