L’INPS – con Circolare del 17 luglio 2026, n. 74 – nel recepire il recente orientamento della Corte di Cassazione, ha ridefinito le condizioni per il riconoscimento della NASpI ai detenuti che abbiano svolto attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria.

Nel dettaglio, l’Istituto ha riconosciuto che il lavoro intramurario, pur caratterizzato da una disciplina speciale, costituisce un ordinario rapporto di lavoro e che la sua cessazione può integrare, in specifiche ipotesi, uno stato di disoccupazione involontaria tutelato dall’assicurazione sociale per l’impiego.

Le nuove ipotesi elencate sono:

In tali ipotesi, la cessazione del rapporto di lavoro determina, in capo all’Amministrazione penitenziaria, l’insorgenza dell’obbligo di versamento del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento).

Una fattispecie per la quale non è riconosciuto l’accesso all’indennità NASpI è, invece, il lavoro in rotazione.

Infatti, secondo la Corte di Cassazione, è proprio la natura e le caratteristiche di tale rapporto di lavoro consentono di affermare sia l’unitarietà del rapporto, il cui principale connotato oggettivo e temporale è l’avvicendamento nelle lavorazioni programmate, sia l’aspettativa del detenuto di essere chiamato al lavoro e, pertanto, sino a quando permane la struttura organizzata del lavoro sotto forma di rotazione, il rapporto di lavoro continua e non vi è cessazione tra una chiamata e l’altra nell’ambito di un unico programma.

Pertanto, ai fini del riconoscimento della prestazione NASpI, non rilevano le cessazioni intermedie del rapporto di lavoro, configurabili piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, considerato che a una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione.

In questi casi non si configura la cessazione del rapporto di lavoro, venendo meno il requisito di accesso alla prestazione NASpI.

In applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, l’INPS ha precisato che, in caso di domanda presentata da un soggetto detenuto per attività lavorativa svolta alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria è, pertanto, necessario verificare che la cessazione involontaria del rapporto di lavoro penitenziario rientri in uno dei casi sopra declinati.

Le Strutture territoriali dell’Istituto devono procedere ad acquisire le necessarie informazioni dalla competente Amministrazione penitenziaria.

Clicca qui per saperne di più