La Cassa dei Dottori Commercialisti – con comunicato del 14 luglio 2026 – ha reso noto che dal 3 agosto al 3 novembre 2026 è possibile richiedere il contributo per le spese di asili nido, scuole dell’infanzia e frequenza dei centri estivi diurni in Italia.
I beneficiari possono ottenere un rimborso fino a 1.000 euro per ciascun figlio per le spese sostenute per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia e fino a 500 euro per ciascun figlio per la frequenza dei centri estivi, secondo i requisiti e le modalità previsti dal bando.
Possono partecipare al bando gli iscritti alla Cassa, non titolari di pensione da chiunque erogata, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità e di pensione ai superstiti, che abbiano dichiarato un reddito professionale, nell’anno d’imposta 2024 (dichiarazione 2025), non superiore ad € 35.000. Qualora entrambi i genitori siano in possesso dei predetti requisiti la domanda può essere presentata solo da uno dei due.
Tra i destinatari rientrano anche i genitori con minori in affido temporaneo e/o preadottivo e in collocamento provvisorio.
Sono previste le seguenti tipologie di rimborso:
- Tipologia A: rimborso delle spese per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia per l’anno educativo dal 1° settembre 2025 al 31 luglio 2026. In tal caso il rimborso previsto è pari alla spesa sostenuta e documentata ai sensi dell’art. 5, fino a un importo massimo di € 1.000,00 per ogni figlio;
- Tipologia B: rimborso delle spese per la frequenza di minori fino al compimento del 14° anno di età di centri estivi diurni in Italia per il periodo dal 1° giugno 2026 al 30 settembre 2026. In tal caso il rimborso è pari alla spesa sostenuta e documentata, fino a un importo massimo di € 500,00 per ogni figlio.
È possibile concorrere per entrambe le tipologie di rimborso presentando due domande distinte e indipendenti tra loro.
Per entrambe le tipologie le istanze di rimborso non sono accoglibili qualora la spesa oggetto del contributo siano inferiori ad € 200,00.
Quantificato l’ammontare complessivo delle domande accolte, in caso di superamento dello stanziamento l’importo del rimborso definito ai sensi dei precedenti commi sarà riconosciuto nella misura percentuale pari al rapporto “importo stanziato/ammontare complessivo relativo alle domande accolte”.
Nel caso in cui le spese di cui si chiede il rimborso siano state oggetto di altri contributi o sussidi da chiunque erogati, la Cassa procederà a determinare il rimborso sulle spese residue (al netto, quindi, di quanto ottenuto da altro ente).
Le domande devono essere presentate dal 3 agosto 2026 al 3 novembre 2026 esclusivamente utilizzando il servizio online DAS per la tipologia A e il servizio online DCE per la tipologia B.
Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse.
Deve essere presentata una domanda per ciascun figlio e per ogni singola tipologia per la quale si richiede il rimborso.