Nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2026, n. 147 è stata pubblicata la legge 25 giugno 2026, n. 112, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-27&atto.codiceRedazionale=26A03291&elenco30giorni=true

L’INPS – con Circolare del 03 luglio 2026, n. 72 – ha fornito le prime indicazioni sull’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, ex art. 4, decreto-legge 62/2026 (convertito, con modificazioni, dalla legge 112/2026).

Per gli approfondimenti normativi, si rimanda agli articoli del 06 e 07 luglio 2026.

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.07.circolare-numero-72-del-03-07-2026_15307.html

Ora l’INPS – con Messaggio del 29 luglio 2026, n. 2518 – ha reso note le relative istruzioni operative.

ha dato attuazione operativa all’incentivo alla stabilizzazione previsto dall’art. 4, decreto-legge n. 62/2026, rendendo disponibile la procedura telematica per la presentazione delle domande di accesso all’esonero contributivo destinato ai datori di lavoro che trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Le istanze devono essere trasmesse attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), utilizzando l’apposita procedura dedicata all’incentivo (“ESTA”).

Nel caso in cui la trasformazione sia già stata effettuata, l’Istituto procede alla verifica dei requisiti e comunica l’eventuale accoglimento della domanda con l’indicazione dell’importo riconosciuto. Qualora, invece, la richiesta venga presentata prima della trasformazione del rapporto, l’INPS provvede ad accantonare le risorse disponibili e invita il datore di lavoro a completare la trasformazione e a trasmettere la relativa comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di dieci giorni, pena la mancata concessione dell’agevolazione.

Nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’art. 2, comma 30, legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato dal comma 28 del medesimo art. 2.

 

Per potere esporre l’agevolazione contributiva di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari ad € 500 su base mensile per lavoratore, dal mese di competenza agosto 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” o “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”:

I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle seguenti procedure:

La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di trasformazione, che non può essere antecedente ad agosto 2026, e fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto 2026, settembre 2026 e ottobre 2026.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con l’esonero in trattazione e voglia fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.

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