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Richiesta di autorizzazione all’erogazione dei corsi di specializzazione di Guida Turistica

Il Ministero del Turismo – con Decreto direttoriale n. 0182707/25 del 10 giugno 2025 – ha adottato le “Ulteriori indicazioni ai fini dell’autorizzazione all’erogazione dei corsi di specializzazione”, ad integrazione delle “Linee Guida B” relative alle modalità operative di erogazione e di partecipazione ai corsi di specializzazione per la professione di guida turistica, ex art. 7, legge 13 dicembre 2023, n. 190 ed ex art. 22, decreto Min. Turismo 26 giugno 2024, n. 88.

Gli Enti proponenti trasmettono al Ministero del Turismo la proposta di erogazione del corso che intendono erogare, secondo i termini e le modalità già indicate nelle “Linee Guida B”, comprensiva di una relazione ben dettagliata del corso e dei curricula dei docenti ed esperti delle materie oggetto del medesimo corso. Il Ministero del Turismo trasmette, entro i successivi cinque giorni, alla Regione o alla Provincia Autonoma di accreditamento o in convenzione la proposta di erogazione ricevuta, al fine di consentire a quest’ultima la proposizione di eventuali osservazioni. Il Ministero del Turismo comunica all’Ente proponente l’esito dell’istruttoria condotta ovvero gli eventuali correttivi necessari ai fini dell’autorizzazione.

Le istanze di autorizzazione per l’erogazione dei Corsi di specializzazione presentate prima della pubblicazione del sopra detto decreto saranno trasmesse d’ufficio agli Enti territoriali competenti per acquisire le eventuali osservazioni. Il termine di conclusione del procedimento inizia a decorrere trascorsi 20 giorni dalla data di trasmissione ai medesimi Enti territoriali. Il Ministero si riserva la possibilità di richiedere le integrazioni necessarie ai fini della conformità dell’istanza alle presenti ulteriori indicazioni.

In caso di mancato rispetto o inadempienza di quanto stabilito nelle Linee Guida B e nelle presenti Ulteriori indicazioni, il Ministero si riserva la possibilità di revocare l’autorizzazione all’erogazione all’Ente autorizzato.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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