Con riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 è opportuno ricordare che la legge finanziaria 2007 ha previsto che a decorrere dal 01 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso da parte dei datori di lavoro del:
- DURC positivo,
- all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi,
- al “rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
I benefici normativi si identificano in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale (quindi, agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previsti dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro).
I benefici contributivi sono costituiti dagli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come “abbattimento” di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri, ma rappresenti la “regola” per un determinato settore o categoria di lavoratori. Non rientrano nella nozione in esame quei regimi di “sotto contribuzione” che caratterizzano, con una “speciale” aliquota contributiva prevista dalla legge:
- interi settori (agricoltura, navigazione marittima ecc.),
- territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.),
- specifiche tipologie contrattuali (apprendistato)
Il decreto-legge 02 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024, ha introdotto il comma 1175-bis all’art. 1, legge n. 296/2006, con il quale si riconosce il diritto alla fruizione degli incentivi occupazionali anche a chi ha regolarizzato:
- la posizione contributiva ed assicurativa
- ogni violazione accertate in materia di lavoro e sicurezza,
- entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle precise indicazioni legislative (l’ottemperanza alle disposizioni ed il pagamento di quanto dovuto, non bloccano la fruizione dei benefici).
Inoltre, nel caso di violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
L’INPS – con Circolare n. 82/2026 – ha reso noto che ai fini della fruizione dell’esonero, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “ELM3” appositamente predisposto dall’Istituto nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione.
L’Istituto, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, verifica il rispetto dei requisiti legittimanti e la sufficiente capienza di risorse.
A seguito dell’autorizzazione, l’esonero potrà essere fruito nelle denunce contributive.
Il sistema produce anche in tempo reali i dati relativi alle risorse residue disponibili.
Nello spazio denominato “Tipo di Contratto” occorre scegliere tra le opzioni “A Tempo Pieno” o “A Tempo Parziale”. In questa seconda ipotesi, verrà richiesto di indicare l’orario di lavoro in percentuale rispetto all’orario normale.
Nel campo “retribuzione lorda mensile” occorre indicare la retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima.
Nel campo “Contribuzione a carico”: occorre indicare l’aliquota contributiva datoriale in percentuale e al netto delle contribuzioni non esonerabili.
Il datore di lavoro deve fornire le seguenti informazioni:
- lavoratrice assunta e suo status di priva di impiegoe madre di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni;
- codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
- importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Per fruire dell’esonero il datore di lavoro deve indicare, nella sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, all’interno di “DenunciaIndividuale”:
- nell’elemento “CodiceCausale” il nuovo valore “ELM3”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, che deve essere presente tre volte, il codice fiscali di ciascuno dei tre figli.
Il recupero dell’agevolazione relativa ai mesi da agosto 2026 fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente deve essere effettuato esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di agosto 2026, settembre 2026 e ottobre 2026.





