La legge n. 92/2012 all’art. 4 commi da 8 a 12 prevede che i datori di lavoro, con esclusione dei datori di lavoro domestico, possano accedere a importanti sgravi contributivi in caso di assunzione di donne in determinate circostanze.
Riduzione dell’aliquota
contributiva a carico
del datore di lavoro
Art. 4, commi da 8 a 12
Durata dello sgravio
per tipologia contrattuale
Con contratto di lavoro subordinato
Riduzione del 50% dell’aliquota contributiva
Per un periodo di 12 mesi (tempo determinato) o 18 mesi (tempo indeterminato o trasformazione), a carico del datore di lavoro.
Legge n. 92/2012, art. 4 commi 8–12
La legge n. 92/2012 all’art. 4 commi da 8 a 12 prevede che i datori di lavoro, con esclusione dei datori di lavoro domestico, possano accedere a importanti sgravi contributivi in caso di assunzione di donne in determinate circostanze.
Il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato: 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Tutti i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato.