Nella Gazzetta Ufficiale (ed. straordinaria) del 17 marzo 2020, n. 70 è stato pubblicato il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Nel dettaglio, il decreto “Cura Italia” proroga alcune prestazioni di sostegno al reddito nel modo seguente:
- NASpI – per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa che si sono verificati o che si verificheranno dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono ampliati da 68 a 128 giorni i termini di decadenza (quindi, la domanda di NASpI, per gli eventi verificatisi nell’anno 2020 deve essere presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro il termine di centoventotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro);
- DIS-COLL – il termine di 68 giorni stabilito, a pena di decadenza, per la presentazione da parte dei collaboratori iscritti alla Gestione separata della domanda di disoccupazione, aumenta a 128;
- Disoccupazione agricola – più tempo è consentito nel 2020 anche per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola, per le quali termine del 31 marzo è prorogato, solo per le domande di competenza dell’anno 2019, al 1° giugno 2020 (il differimento del termine riguarda le domande relative agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato nonché i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale);
- Autoimprenditorialità – sono ampliati di 30 giorni anche i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.
Dal 17 marzo 2020 sono inoltre sospese le misure di condizionalità ed i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DIS-COLL.
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