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Adeguamento ambiente di lavoro e credito d’imposta COVID-19

L’Agenzia delle Entratecon risposta ad Interpello del 08 luglio 2021, n. 469 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle spese per l’acquisto di software vari in ambito alberghiero/ristorazione, ex art. 120, decreto legge n. 34/2020 (credito d’imposta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico).

Com’è noto, le spese in relazione alle quali spetta il cd. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili.

Nello specifico:

  • gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2, tra cui rientrano espressamente: quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica; gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cd. “arredi di sicurezza”);
  • gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Al riguardo, l’AEcon risposta ad Interpello n. 469/2021 – ha chiarito che sono incluse tra le spese agevolabili, quelle per acquisto della licenza di utilizzo di un software di gestione alberghiera, il quale è utilizzabile ovunque si disponga di una connessione a internet (con gestione in cloud e non su postazione fissa), che consente:

  • alla clientela ed al personale di effettuare il check in e il check out e le altre operazioni di front-office reception a distanza, evitando il contatto col personale all’arrivo in struttura e in partenza;
  • al personale dipendente di poter lavorare da remoto in modalità smart working e di gestire diverse strutture ricettive a distanza contemporaneamente.

Sono, altresì, incluse tra le spese agevolabili quelle per acquisto di tre software, con il relativo hardware, da utilizzare nei ristoranti e finalizzati alla dematerializzazione dei menu, nonché alla gestione delle comande a distanza e dell’asporto da remoto rientra nel credito.

Invece, non rientra nel credito d’imposta in specie l’acquisto di software che consentono di ottimizzare la vendita on line dei servizi offerti alla clientela (il cui sito internet è diventato un vero e proprio sito di e-commerce): infatti, tale investimento appare finalizzato senz’altro a rinnovare il sistema di vendita dei servizi turistici, indipendentemente però dalla diretta connessione con le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica e al rispetto delle linee guida per le riaperture.

Clicca e leggi di più sul sito dell’Agenzia delle Entrate

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.