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Approvato in Senato il ddl “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”

In data 23 ottobre 2019, il Senatocon 168 voti favorevoli e 110 contrari – ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, l’emendamento interamente sostitutivo del ddl di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (A.S. 1476).

Di seguito, le novità più rilevanti.

Nuove tutele per i riders – i riders che operano per le piattaforme digitali effettuando consegne a domicilio, occupati con rapporti di lavoro non subordinato, saranno soggetti a copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
I relativi oneri sono a carico totale dell’impresa datrice di lavoro che dovrà assicurare anche gli adempimenti a fini dell’assicurazione INAIL e i costi derivanti dalla normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.La retribuzione a base oraria viene riconosciuta sempre che il lavoratore accetti almeno una chiamata e può essere integrata da una quota erogata a cottimo.
I riders in possesso di un rapporto di collaborazione non dipendente beneficeranno di una presunzione assoluta di subordinazione, ex art. 2 D.Lgs. n. 81 del 2015, qualora le prestazioni fornite siano esclusivamente personali, ovvero senza l’ausilio di altri soggetti, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione).

Fondo per il diritto al lavoro dei lavoratori disabili – le aziende possono ricorrere al Fondo per il diritto al lavoro dei lavoratori disabili, per ottenere un inventivo in caso di assunzioni di tali tipologia di lavoratori; tale Fondo potrà essere alimentato anche da versamenti volontari da parte di soggetti privati ed effettuati a titolo gratuito.

Esonero dal versamento della contribuzione addizionale – sono esonerate dal versamento della contribuzione addizionale, in caso di ricorso all’intervento dell’integrazione salariale straordinaria, le imprese che:

  • appartengono al settore della fabbricazione degli elettrodomestici;
  • hanno unità produttive nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa;
  • occupano più di 4000 lavoratori;
  • hanno stipulato un contratto di solidarietà, ex art. 21 Dlgs. n. 148/2015, diretto al mantenimento dell’occupazione tramite la concordata riduzione dell’orario di lavoro avviata nell’anno 2019 per almeno 15 mesi.
  • Il testo del provvedimento passa ora all’esame della Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.

    Vai sul sito del Senato per leggere l’Atto

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      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

      A carico dell’azienda ospitante.

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      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile è di 800 euro.

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      A carico dell’azienda ospitante.

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      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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