I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui rapporti di lavoro in ambito sportivo

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 7 agosto 2026, n. 7 – ha fornito indicazioni sull’applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo, ex Dlgs. n. 36/2021.

Per quanto riguarda il lavoro sportivo dilettantistico, l’AE ha confermato che la soglia di non imponibilità fiscale fino ad € 15.000 annui si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato (stante il fatto che la norma in specie considera la natura dell’attività svolta e non la forma contrattuale adottata dalle parti): per la parte eccedente € 15.000, verranno applicate le regole ordinarie del lavoro dipendente.

In merito ai volontari, i rimborsi spese forfetari riconosciuti per eventi o manifestazioni (fino ad € 400 mensili) concorrono al raggiungimento e al superamento della soglia di esenzione di € 15.000. Qualora il volontario abbia già superato tale limite nell’anno solare per effetto di altri compensi di lavoro autonomo sportivo, l’importo del rimborso forfetario percepito diventa interamente imponibile e è soggetto a ritenuta d’acconto.

Infine, relativamente all’IRAP, l’AE ha confermato che l’esclusione dalla base imponibile fino alla soglia di € 85.000 annui si applica a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell’area del dilettantismo, inclusi i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

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