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I chiarimenti dell’INL dopo la riforma del lavoro sportivo (1-2)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 26 ottobre 2023, n. 2 – ha fornito le prime indicazioni sui contratti applicabili, le prestazioni e le definizioni in materia di lavoro sportivo, alla luce delle novità introdotte dai decreti attuativi al Dlgs. n. 36/2021.
L’INL definisce lavoratori sportivi le figure (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara) che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo.
Al contempo, è lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Invece, non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Si tratta di una presunzione relativa, tuttavia, in quanto si prevede espressamente che il lavoro sportivo costituisce anche oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  • l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  • lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
  • la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.

Sono queste le condizioni che vanno verificate autonomamente, caso per caso, al fine di verificarne la sussistenza sulla base della previsione di legge, senza che il superamento di una di esse comporti necessariamente il venir meno del requisito.

Inoltre, l’art. 28, Dlgs. n. 36/2021 disciplina il rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, che diversamente da quanto avviene nel professionismo, si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; al superamento di tale impegno orario resta dunque in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Tale articolo pone a carico del soggetto destinatario delle prestazioni sportive (associazione o società, Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.A.) l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (art. 6, Dlgs. n. 39/2021) i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi.

L’obbligo di comunicare i dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo va assolto entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro e può essere adempiuto, indifferentemente, tramite comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure tramite la consueta comunicazione al centro per l’impiego.
Per i rapporti di lavoro iniziati prima del 4 settembre 2023, l’INL ritiene che l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre 2023.
Un ulteriore adempimento previsto per le collaborazioni coordinate e continuative in questione concerne l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro. L’obbligo può essere adempiuto in via telematica all’interno di un’apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Inoltre, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di € 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Clicca qui per leggere la circolare ufficiale.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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