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INAIL: la corretta procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari

L’INAIL – con Circolare del 9 luglio 2021, n. 20 – è intervenuto in merito alla procedura di emersione dei rapporti di lavoro, ricordando che si applica ai seguenti settori di attività:

  1. agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  2. assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  3. lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

 

Le istanze di emersione sono state presentate dal 01 giugno 2020 al 15 agosto 2020:

  • all’INPS, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
  • allo sportello unico per l’immigrazione, per i lavoratori stranieri ex art. 103, comma 1, decreto legge n. 34/2020;
  • alla Questura, per il rilascio dei permessi di soggiorno.

In caso di regolarizzazione di un rapporto di lavoro con un cittadino straniero extraUE, la procedura prevede che lo sportello unico per l’immigrazione, competente per il luogo dove si svolge l’attività lavorativa, verifichi l’ammissibilità della domanda ed esauriti positivamente gli accertamenti convochi il datore di lavoro e il lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno e la consegna al lavoratore del modello precompilato da inviare alla Questura ai fini della richiesta del permesso di soggiorno.
Per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro con un cittadino italiano o dell’Unione europea, i datori di lavoro, in caso di accoglimento dell’istanza di emersione, devono effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati.

I datori di lavoro devono effettuare le denunce di iscrizione e le denunce di modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione (denunce di variazione).
Il datore di lavoro che non è titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale attiva deve presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online.
Il datore di lavoro titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale deve presentare la denuncia di variazione con l’apposito servizio online se l’attività svolta dal lavoratore oggetto della procedura di emersione non rientra tra le lavorazioni già denunciate all’INAIL.
Se l’attività del lavoratore oggetto della procedura di emersione è già assicurata a una voce di rischio presente nella posizione assicurativa territoriale del datore di lavoro non deve essere presentata alcuna denuncia di variazione, fermo restando che le retribuzioni dei lavoratori interessati all’emersione devono essere dichiarate con l’autoliquidazione annuale dei premi.

Nella denuncia di iscrizione e nella denuncia di variazione deve essere indicata come data inizio dell’attività e data di decorrenza della variazione:

  • il 19 maggio 2020, per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;
  • il giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di emersione, per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze riguardanti l’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.

 

Le denunce, ove il datore di lavoro non abbia già provveduto, devono essere presentate entro il 08 agosto 2021 (trenta giorni dalla pubblicazione della Circolare in commento).
In caso di interruzione del rapporto di lavoro prima della conclusione della procedura di emersione, sia essa intervenuta per causa di forza maggiore o per causa diversa dalla forza maggiore, il datore di lavoro deve comunque corrispondere il premio assicurativo per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo fino alla data in cui il lavoratore ha effettivamente prestato l’attività lavorativa.

Clicca e leggi la Circolare.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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