Fondimpresa – con l’Avviso n. 3/2026 dal titolo “Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti” – ha inteso finanziare i piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo.
L’Avviso n. 3/2026 prevede il collegamento diretto tra i piani formativi e i progetti di innovazione digitale e tecnologica realizzati dalle imprese aderenti.
La formazione, infatti, non costituisce un intervento autonomo, ma deve rappresentare uno strumento funzionale all’introduzione o allo sviluppo di processi innovativi, contribuendo ad accrescere le competenze dei lavoratori coinvolti.
In particolare, i progetti possono riguardare:
- l’adozione di tecnologie digitali avanzate;
- l’automazione dei processi produttivi;
- la digitalizzazione dei flussi informativi;
- l’introduzione di sistemi di analisi dei dati;
- l’impiego di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, sulla robotica, sull’Internet of Things (IoT), sulla cybersecurity, sul cloud computing;
- nonché ulteriori interventi coerenti con i processi di trasformazione digitale dell’impresa.
La misura richiama inoltre le principali traiettorie di innovazione riconducibili ai modelli di Industria 4.0 e Transizione 5.0, valorizzando i percorsi di formazione che accompagnano tali investimenti.
Fondimpresa finanzia piani formativi condivisi costruiti in funzione delle specifiche esigenze di innovazione delle imprese aderenti. Ogni piano deve descrivere il progetto di innovazione di riferimento, individuare i lavoratori coinvolti e definire gli obiettivi formativi, le competenze da sviluppare, le modalità di svolgimento delle attività e i risultati attesi.
I piani – che riguardano diverse tipologie di attività, purché strettamente funzionali alla realizzazione del progetto di innovazione – possono comprendere:
- analisi dei fabbisogni formativi e progettazione delle attività;
- azioni formative in aula, in presenza o a distanza;
- training on the job, coaching e affiancamento operativo;
- attività di monitoraggio e valutazione degli apprendimenti;
- verifica finale delle competenze acquisite e rilascio delle attestazioni previste.
L’Avviso consente l’utilizzo di differenti metodologie didattiche, favorendo la progettazione di percorsi flessibili e coerenti con le caratteristiche organizzative delle imprese. La formazione può essere realizzata in presenza oppure mediante strumenti di formazione a distanza sincrona, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti tecnici stabiliti da Fondimpresa.
Sono inoltre ammesse modalità di apprendimento basate sull’esperienza operativa, quali il training on the job, quando strettamente connesse agli obiettivi del piano formativo.
Particolare rilievo assume la fase di verifica degli apprendimenti, che deve consentire di accertare il livello di competenze effettivamente acquisito dai partecipanti. Al termine delle attività formative devono essere rilasciate le attestazioni previste dal fondo, secondo le modalità indicate nella misura e nella relativa documentazione gestionale.
La misura disciplina anche i tempi di realizzazione dei piani formativi, definendo una programmazione temporale finalizzata ad assicurare il tempestivo completamento delle attività finanziate.
Come previsto per Fondimpresa, ciascun piano deve essere concluso entro 13 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento. Entro tale termine devono essere completate tutte le attività formative previste dal progetto, comprese le verifiche finali e gli adempimenti connessi alla conclusione delle azioni formative.
Alla conclusione delle attività, il soggetto proponente dispone di ulteriori tre mesi per la presentazione della rendicontazione finale, secondo le modalità definite da Fondimpresa. Il rispetto del cronoprogramma assume particolare rilevanza ai fini del mantenimento del contributo, fermo restando che eventuali proroghe possono essere concesse esclusivamente nei casi e con le modalità previste dalla misura.






