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Le istruzioni INAIL per i partecipanti ai PUC nell’ambito di ADI ed SFL

L’INAIL – con Circolare del 27 febbraio 2025, n. 19 – ha fornito le istruzioni applicative per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per le persone impegnate nei Progetti Utili alla Collettività (PUC).

 

Com’è noto, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali con il premio speciale unitario ex decreto MLPS 24 aprile 2024, n. 68 i seguenti soggetti:

  • i beneficiari dell’Assegno di inclusione tenuti ad aderire al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione ai PUC;
  • i beneficiari dell’Assegno di inclusione con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere non obbligati ad aderire a un percorso personalizzato, che richiedono l’adesione volontaria e partecipano al PUC;
  • i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che partecipano ai PUC;
  • i soggetti coinvolti volontariamente nei PUC, ma non beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro in condizioni di povertà individuati con apposito provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

Il partecipante al PUC svolge la propria attività presso il Comune di residenza ovvero, previo accordo sottoscritto tra il medesimo partecipante e il soggetto titolare del PUC, presso i Comuni facenti capo al medesimo ambito territoriale.

L’impegno richiesto è pari a un numero di ore compatibile con le altre attività del partecipante e, comunque, non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino a un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso del Comune o di altra Amministrazione Pubblica titolare del progetto e del partecipante al PUC.

 

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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