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Le ulteriori novità sul bonus Giovani 2024-2025 (1-2)

In data 09 maggio 2025, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il decreto MLPS/MEF n. 66/2025 che definisce requisiti, criteri e i limiti per la fruizione del bonus Giovani, ex art. 22, decreto-legge n. 60/2024 (cd. decreto Coesione).

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/pubblicati-i-decreti-attuativi-dei-bonus-giovani-e-donne    

 

L’INPS – con Circolare del 12 maggio 2025, n. 90 – ha reso note le istruzioni operative.

 

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.05.circolare-numero-90-del-12-05-2025_14919.html 

 

Ora l’INPS – con Messaggio del 18 giugno 2025, n. 1935 – ha fornito l’aggiornamento dei requisiti e indicazioni operative in relazione al cd. bonus Giovani, precisando che l’Unione Europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa.

Pertanto, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, la legittima fruizione del bonus Giovani è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto (al pari di quanto già previsto per il c.d. bonus Donne).

 

Clicca qui per saperne di più 

 

Lo sgravio è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi in misura pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 500 su base mensile per ciascun lavoratore.

Ai datori di lavoro privati che, dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione europea) e fino al 31 dicembre 2025, assumono lavoratori con sede nelle regioni:

  • Abruzzo
  • Molise
  • Campania
  • Basilicata
  • Sicilia
  • Puglia
  • Calabria
  • Sardegna

l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari ad € 650 su base mensile per ciascun lavoratore.

L’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali.

 

L‘esonero spetta per l’assunzione dei soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato, anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo (portabilità dell’esonero).

Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

 

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (cd. maxi-deduzione del costo del lavoro).

 

Per accedere agli incentivi per l’assunzione, i datori di lavoro devono soddisfare una serie di requisiti generali:

rispettare le normative relative al lavoro e alla contrattazione collettiva, comprese quelle sui diritti dei lavoratori e le condizioni di lavoro.

L’assunzione deve essere:

  • conforme alle disposizioni del Dlgs. n. 150/2015 e alle normative sui diritti sindacali e sociali;
  • possedere il DURC;
  • in regola rispetto delle normative sui contratti di lavoro e degli obblighi di legge o contrattuali.

Inoltre, l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza per la riassunzione di lavoratori licenziati.

 

La disciplina dettata dal decreto Coesione prevede che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o anche di un altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

 

Per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 16 maggio 2025 (data di rilascio dell’apposito applicativo volto alla presentazione delle domande telematiche di riconoscimento dell’agevolazione), può essere riconosciuto il solo esonero di cui all’art. 22, comma 1, del D.L. n. 60/2024, nei limiti di importo di € 500 mensili, anche se la sede di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa sia collocata nelle Regioni della Zona Speciale unica del Mezzogiorno.

Per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, la legittima fruizione del bonus Giovani è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto.

 

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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