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Legge di Bilancio 2022: come cambia il sostegno alla maternità per le autonome ed il congedo dei padri

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Di particolare interesse, l’estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi per i soggetti a basso reddito.
Al riguardo l’INPS – con Circolare del 03 gennaio 2022, n. 1 – ha fornito le prime istruzioni operative in merito al sostegno delle lavoratrici subordinate e autonome in caso di maternità.
L’Istituto ha precisato che spettano ulteriori 3 mesi di indennità di maternità o paternità alle:

  • lavoratrici iscritte alla Gestione separata;
  • lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS;
  • libere professioniste

che hanno dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a € 8.145 e sono in regola con il DURC.
In questo caso di indennizzo, il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità.

Sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge n. 234/2021, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 01 gennaio 2022.
Sono altresì indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità richiesti dagli interessati, secondo i medesimi presupposti, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 01 gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della legge di Bilancio 2022.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • portale web
  • Contact center integrato;
  • Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Infine, il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
Pertanto, tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro.
Il congedo obbligatorio si configura altresì come un diritto autonomo del padre e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.
Per quanto concerne il congedo facoltativo del padre, si ricorda che lo stesso, a differenza del congedo obbligatorio, non è un diritto autonomo, in quanto è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Leggi il testo completo della Circolare n° 1 del 03-01-2022

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