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Le novità in ambito lavoristico della legge di conversione del decreto-legge PNRR (1-2)

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Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024, è stata pubblicata la legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

 

Di seguito, le disposizioni che hanno un impatto in merito alla riduzione del costo del lavoro in azienda.

 

Nel dettaglio, vengono modificati i requisiti che devono essere posseduti dai datori di lavoro per fruire dei benefìci normativi e contributivi previsti dalla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale.

In tal senso, il novellato art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, prevede ora che i suddetti benefici sono subordinati – oltre che al possesso del DURC – all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali.

Resta fermo il diritto ai suddetti benefici normativi e contributivi in caso di successiva regolarizzazione entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Infine, relativamente alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non potrà essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

 

Viene, inoltre, riconosciuto un esonero contributivo totale, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di assunzioni (o di trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell’indennità di accompagnamento.

Il datore di lavoro destinatario deve possedere un ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore ad € 6.000.

Il beneficio:

  • è riconosciuto per le assunzioni o trasformazioni effettuate a decorrere nel periodo compreso tra la data che sarà comunicata dall’INPS e il 31 dicembre 2025;
  • non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini;
  • è riconosciuto nel limite massimo di spesa di:
  1. 10 milioni di euro per l’anno 2024,
  2. 39,9 milioni di euro per l’anno 2025,
  3. 58,8 milioni di euro per l’anno 2026,
  4. 27, 9 milioni di euro per l’anno 2027,
  5. 0,6 milioni di euro per l’anno 2028.

 

Consulta la normativa

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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