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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge sulla tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali

Nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2019, n. 257 è stata pubblicata la legge 2 novembre 2019, n. 128 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.

Tra le diverse disposizioni, si prevede:

  • l’estensione delle disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni coordinate e continuative che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente (in luogo di esclusivamente) personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, a prescindere che vengano o meno regolamentati anche i tempi e il luogo di lavoro;
  • la previsione di una prima regolamentazione del lavoro attraverso la piattaforma digitale (cd. gig working), annoverando tra i rapporti di collaborazione, cui si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, anche quelli in cui le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate mediante piattaforme anche digitali;
  • l’introduzione di una disciplina specifica, intesa a porre livelli minimi di tutela per i rapporti di lavoro dei cd. rider (soggetti che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di determinati veicoli), con riferimento ai casi in cui l’organizzazione delle attività sia operata attraverso piattaforme anche digitali e sempre che i medesimi rapporti non rientrino nella nozione di lavoro dipendente;
  • la riduzione da tre mesi ad un mese del requisito contributivo per usufruire dell’indennità DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione relativa ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio;
  • l’incremento, per il 2019, di 90 milioni di euro delle risorse finanziarie destinate alla proroga della CIGS concesso per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà;
  • il finanziamento dei trattamenti di mobilità in deroga concessi, per un limite massimo di 12 mesi, ai lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga nel periodo dicembre 2017 – dicembre 2018 e che non abbiano diritto alla fruizione della NASpI.
  • Vai sul sito della Gazzetta Ufficiale per leggere l’Atto

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      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

      A carico dell’azienda ospitante.

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      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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      L’indennità mensile è di 800 euro.

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      A carico dell’azienda ospitante.

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      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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