Nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2019, n. 23 è stato pubblicato il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni“.
Tale provvedimento, all’art. 9, ha previsto la sospensione dell’assegno di ricollocazione sino al 31 dicembre 2021.
L’ANPAL – con comunicato del 05 febbraio 2019 – ha chiarito che tale sospensione riguarda esclusivamente le persone beneficiarie di Naspi da almeno 4 mesi (cd. AdR NASpI).
I lavoratori e le lavoratrici in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in accordi di ricollocazione, ex art. 24 bis, Dlgs. 148/2015, possono invece ancora richiedere l’AdR CIGS.
Ora l’ANPAL – con comunicato del 01 marzo 2019 – ha informato che i soggetti erogatori e le sedi operative potranno accedere al sistema Anpal e gestire l’anagrafica e l’assegnazione di un tutor ad un percettore di Cigs che ha richiesto l’assegno di ricollocazione.
Gli operatori possono accedere allo strumento, con le proprie credenziali, nella sezione dedicata. Cliccando nella sezione “Gestione Tutor” dal menù, l’operatore potrà gestire l’anagrafica dei Tutor associati alla propria sede e assegnare i Tutor ad un AdR. Analogamente i soggetti erogatori potranno accedere al sistema per visualizzare le richieste di Adr Cigs gestite dalle proprie sedi operative.
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Adr-Cigs-funzionalita-online-per-la-gestione-dei-tutor.aspx
Caratteristiche e modalità di richiesta dell’AdR CIGS
Le aziende che attivano l’intervento straordinario di integrazione salariale attraverso la procedura di consultazione sindacale preventiva nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale, devono concludere tale consultazione con un verbale all’interno del quale vengano previsti gli strumenti utili a prevenire i licenziamenti collettivi.
Qualora non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la consultazione sindacale può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero (art. 24, Dlgs. n. 148/2015 ed art. 1, comma 136, legge n. 2015/2017).
In tale circostanza, ci sarà l’attribuzione anticipata, da parte dell’ANPAL, dell’assegno di ricollocazione a quei lavoratori rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero.
I lavoratori coinvolti negli accordi di ricollocazione possono effettuare una prenotazione dell’assegno di ricollocazione, accedendo al seguente indirizzo http://adrcigs.anpal.gov.it, previa registrazione sul portale ANPAL.
Dopo la prenotazione della richiesta di assegno di ricollocazione, allo scadere dei 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo, si procederà alla verifica automatica della presenza a sistema dei seguenti dati:
- accordo di ricollocazione stipulato;
- dati relativi alla domanda di integrazione salariale straordinaria pervenuti al MLPS.
Una volta effettuate le predette verifiche, sarà data comunicazione – esclusivamente mediante posta elettronica all’indirizzo associato all’utenza – della possibilità di completare la richiesta; il lavoratore, entro i successivi 30 giorni, potrà quindi inserire nella procedura i dati utili alla propria profilazione e scegliere il soggetto erogatore da cui farsi assistere nel percorso di ricollocazione.
Sarà, altresì, possibile, laddove l’ente prescelto abbia configurato l’agenda, prenotare il primo appuntamento, o, in caso contrario, ricevere i dati dell’ente erogatore, che provvederà a contattare il lavoratore per la fissazione del primo appuntamento.
Quali sono i vantaggi per il lavoratore?
Nel caso in cui accetti l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore di lavoro (che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’azienda in essere) il lavoratore ha diritto:
- all’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità̀ della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- all’erogazione, da parte dell’INPS, di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto per il periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale.
Quali sono i vantaggi per l’azienda?
Al datore di lavoro che assume il lavoratore, nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di ricollocazione, spetta l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 4.030 su base annua, per un periodo non superiore a:
- diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, cui possono aggiungersi ulteriori sei mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
Ai fini della fruizione del beneficio, ANPAL comunica all’INPS i dati relativi ai datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori nel periodo di fruizione dell’assegno di ricollocazione.