Convertito il legge il cd. decreto legge Lavoro 2026 (3-3)

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2026, n. 147 è stata pubblicata la legge 25 giugno 2026, n. 112, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.

Tra le novità più rilevanti inserite in fase di conversione del decreto legge n. 62/2026, si segnala:

Rinnovi contrattuali – si prevede che:

  • al fine di favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro alle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori, le parti stipulanti, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, prevedono procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi nonché meccanismi volti ad assicurare adeguata copertura economica nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro;
  • in caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi nove mesi successivi alla naturale scadenza, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfetaria dell’incremento retributivo, alla variazione dell’indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI), nella misura pari al 50%;
  • nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi ai sensi dell’elenco di cui al D.P.R. n. 1525/1963 ovvero nei settori a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., la misura dell’adeguamento è determinata dalla contrattazione collettiva sulla base di indicatori economici settoriali e non può comunque superare il 50% dell’indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI);
  • il contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, non può essere riconosciuto decorsi dodici mesi dalla scadenza naturale del contratto e fino al suo rinnovo.

Distacco di lavoratori per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva – è consentito, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2029, il distacco di uno o più lavoratori tra aziende diverse non dello stesso settore, quando tale pratica risulti finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva (è demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di definire le disposizioni applicative).

Staff leasing – il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato può svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto ai 24 mesi, non superiore a 36 mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda un diverso limite temporale.

Nel dettaglio:

  • il nuovo limite temporale di 36 mesi decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 62/2026;
  • eventuali precedenti periodi di missione di lavoratori già assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo.

Tirocini extracurriculari – La durata massima dei tirocini extracurriculari, ex art. 1, commi da 720 a 726, legge 30 dicembre 2021, non può eccedere il limite di dodici mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente.

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