Convertito il legge il cd. decreto legge Lavoro 2026 (1-3)

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2026, n. 147 è stata pubblicata la legge 25 giugno 2026, n. 112, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.

La legge di conversione introduce nuove disposizioni e ne conferma alcune già previste nel decreto legge Lavoro.

Nel dettaglio, vengono confermati gli incentivi occupazionali 2026.

L’art. 1 ha introdotto un esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate e molto svantaggiate effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

Nel dettaglio:

  • l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di € 650 mensili per lavoratrice; per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi se appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati individuate dal Regolamento UE n. 651/2014.
  • per le assunzioni di donne svantaggiate o molto svantaggiate residenti nelle regioni della ZES Unica l’esonero è elevato ad 800 mensili per lavoratrice.

Le macro-categorie di riferimento beneficiari sono le seguenti:

  1. Donne molto svantaggiate– vi rientrano le donne:
  • di qualsiasi età;
  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • residenti ovunque.
  1. Donne svantaggiate– vi rientrano le donne:
  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • residenti nelle regioni ZES Unica (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);
  • oppure occupate in settori ad alta disparità di genere.

Il beneficio pieno di 24 mesi spetta alle lavoratrici:

  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • oppure prive di impiego da almeno 12 mesi e appartenenti alle categorie UE indicate dal Regolamento 651/2014.

Le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato non danno diritto al beneficio, anche in presenza di tutti i requisiti soggettivi della lavoratrice.

L’INPS – con Circolare n. 57/2026 e Messaggio n. 1970/2026 – ha reso note le istruzioni normative ed operative dell’incentivo in specie.

 

L’art. 2 ha introdotto un esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto 35 anni e che rientrino nelle categorie di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati individuate dal  Regolamento (UE) n. 651/2014, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

L’agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di:

  • € 500 mensili per lavoratore nel regime ordinario;
  • € 650 mensili per lavoratore in caso di assunzione presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES Unica del Mezzogiorno.

Nei rapporti part-time, il massimale dell’esonero deve essere riproporzionato in funzione dell’orario di lavoro applicato (pertanto, il limite massimo mensile non resta fisso ma deve essere ridotto proporzionalmente alla percentuale di part-time).

L’INPS – con Circolare n. 55/2026 e Messaggio n. 1966/2026 – ha reso note le istruzioni normative ed operative dell’incentivo in specie.

 

L’art. 3 ha introdotto un esonero del 100% per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES Unica del Mezzogiorno.

La misura è destinata ai datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti e assumono lavoratori che abbiano compiuto 35 anni e risultino disoccupati da almeno 24 mesi.

L’esonero è riconosciuto per un massimo di 24 mesi e nel limite di € 650 mensili per lavoratore.

Nei rapporti part-time, il massimale dell’esonero deve essere riproporzionato in funzione dell’orario di lavoro applicato (pertanto, il limite massimo mensile non resta fisso ma deve essere ridotto proporzionalmente alla percentuale di part-time).

L’INPS – con Circolare n. 56/2026 e Messaggio n. 1968/2026 – ha reso note le istruzioni normative ed operative dell’incentivo in specie.

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