INAIL: borsa di studio ai superstiti di assicurati deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale

L’INAIL – con Circolare del 23 giugno 2026, n. 31 – ha reso note le modalità operative per la fruizione della borsa di studio riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai superstiti dei lavoratori assicurati deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, ex art. 8, decreto legge n. 159/2025.

Di seguito i dettagli del provvedimento di prassi in commento:

  • Destinatari – alunni e studenti titolari di rendita ai superstiti di lavoratore deceduto per infortunio o malattia professionale.
  • Caratteristiche – prestazione economica corrisposta all’alunno e allo studente già titolare di rendita ai superstiti.

L’importo annuale è determinato in relazione alla tipologia del corso di studi frequentato, più precisamente nella misura di:

  • € 3.000, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
  • € 5.000, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);
  • € 7.000, per ogni anno di frequenza dell’università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

Gli stessi importi sono previsti per il sistema di istruzione e formazione e le università operanti all’estero.

Gli importi della borsa di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

  • Requisiti – erogazione della borsa di studio è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studi.
  • Modalità di richiesta – la domanda finalizzata al riconoscimento della borsa di studio deve essere presentata all’Inail entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell’anno scolastico o accademico, esclusivamente mediante il servizio telematico denominato Borsa di studio ai superstiti, accessibile dalla home page MyInail dei servizi telematici disponibili per l’utenza.

Il servizio è attivo a partire dal 24 giugno 2026 per la compilazione e l’invio delle domande relative all’anno scolastico/accademico 2025-2026.

Per i successivi anni scolastici/accademici, è possibile presentare la domanda al conseguimento dei requisiti previsti.

L’accesso è consentito tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica), Cns (Carta nazionale dei servizi) o con profilo Utente in possesso di credenziali Inail.

La domanda può essere presentata direttamente dal superstite oppure, nelle ipotesi previste dalla legge, dall’esercente la responsabilità genitoriale, dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno, allegando la documentazione comprovante la rappresentanza.

È inoltre ammissibile la presentazione della domanda attraverso un Istituto di patronato e di assistenza sociale.

  • Modalità di ricezione dei provvedimenti/comunicazioni– le comunicazioni devono avvenire per:
    • Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R);
    • Pec (posta elettronica certificata).
  • Modalità di erogazione del pagamento– la prestazione è erogata dall’INAIL mediante accredito sulle coordinate di pagamento indicate nella domanda.

Clicca qui per saperne di più