Nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2026, n. 147 è stata pubblicata la legge 25 giugno 2026, n. 112, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.
L’INPS – con Circolare del 03 luglio 2026, n. 72 – ha fornito le prime indicazioni sull’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, ex art. 4, decreto-legge 62/2026 (convertito, con modificazioni, dalla legge 112/2026).
I soggetti beneficiari sono i seguenti:
Datori di lavoro privati operanti sul territorio della Stato italiano, che rispettino le seguenti disposizioni:
- condizioni e principi ex art. 31, Dlgs 150/2015;
- regole previste dall’art. 1, comma 1175, legge 296/2006;
- trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato non dirigenziale, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Tutti i Lavoratori non dirigenti aventi un contratto a termine (di durata non superiore a 12 mesi) attivato entro il 30/04/2026 – alla data di trasformazione del rapporto di lavoro (che deve avvenire tra il 01 agosto 2026 ed il 31 dicembre 2026), il lavoratore non deve aver compiuto il 35° anno di età e non deve aver mai avuto un rapporto a tempo indeterminato.
La tipologia contrattuale “agevolabile” è la seguente:
- trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato, per il personale non dirigenziale (contratto a tempo determinato di durata complessiva alla data di trasformazione, non superiore a dodici mesi), che alla medesima data non ha compiuto il trentacinquesimo anno di età e non è mai stato occupato a tempo indeterminato.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero in trattazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
- il rapporto di lavoro a tempo determinato che si intende trasformare a tempo indeterminato deve avere, al momento della trasformazione, una durata complessiva non superiore a dodici mesi;
- la trasformazione del contratto a tempo indeterminato deve avvenire, senza soluzione di continuità, per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026;
- il lavoratore, alla data della trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non deve avere compiuto trentacinque anni di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);
- il lavoratore, nell’arco della sua vita lavorativa, non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato. I periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione. Similari considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato. In considerazione della circostanza che l’esonero non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro domestico, la sussistenza di un rapporto di lavoro di tale genere a tempo indeterminato in capo al lavoratore – anche in considerazione della specialità della disciplina – non influisce sulla possibilità di riconoscere legittimamente l’agevolazione. Diversamente, devono considerarsi ostative al riconoscimento dell’esonero le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore. Il rapporto di lavoro, pur sottoposto a una condizione – il superamento del periodo di prova – deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine;
- i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti la trasformazione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva. Tale condizione ostativa si riferisce ai licenziamenti effettuati nei sei mesi precedenti nella medesima unità produttiva a prescindere dalle qualifiche o mansioni rivestite dai lavoratori coinvolti;
- i datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi alla trasformazione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall’esonero in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si rappresenta che non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto trattasi di fattispecie sui generis in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto di lavoro;
- la trasformazione del rapporto di lavoro deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
- la legittima fruizione del beneficio in trattazione è, infine, subordinata all’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.







