INPS: l’incentivo occupazionale per l’assunzione di lavoratrici madri (1-2)

L’art. 1, commi 210-213, legge n. 199/2025 ha istituito un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni, a prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’esonero spetta:

  1. per 12 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
  2. nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto a termine viene trasformato in tempo indeterminato;
  3. per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo:

  1. non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
  2. non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
  3. è riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l’anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l’anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l’anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l’anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l’anno 2031, di 27 milioni di euro per l’anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l’anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035. Al raggiungimento di tale limite di spesa, l’INPS non accetterà ulteriori domande di accesso all’incentivo.

A mente del decreto MLPS 17 ottobre 2017, la locuzione “privo di impiego regolarmente retribuito” si riferisce quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.

 

L’incentivo consiste nell’esonero del 100% della contribuzione datoriale.

Non rientrano nello sgravio contributivo:

  • premi INAIL;
  • contributo al Fondo TFR;
  • contribuzione ai Fondi di solidarietà;
  • contributo dello 0,30% destinato ai Fondi interprofessionali;
  • contributi di solidarietà espressamente esclusi dalla Circolare n. 82/2026.

 

L’INPS – con Circolare del 29 luglio 2026, n. 82 – ha chiarito che il limite massimo è fissato in:

  • € 8.000 annui;
  • € 666,66 mensili;
  • € 21,50 giornalieri.

Nel caso di un contratto part-time il massimale deve essere proporzionalmente ridotto.

 

I datori di lavoro privati devono rispettare i dettami previsti nell’art. 31, Dlgs. n. 150/2015 e nell’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006.

L’art. 31, rubricato “Principi generali di fruizione degli incentivi” recita al comma 1 “Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:

  1. gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
  2. gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal  contratto  collettivo,  alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel  caso  in cui, prima dell’utilizzo  di  un  lavoratore  mediante  contratto  di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di  precedenza  per essere stato  precedentemente  licenziato  da  un  rapporto  a  tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  3. gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
  4. gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
  5. con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;
  6. nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale  netto  della  forza  lavoro  mediamente  occupata,  il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno  del  mese  di  riferimento  con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla  nozione di  “impresa  unica”  di  cui  all’articolo  2,  paragrafo   2,   del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di  riferimento sono esclusi i lavoratori che  nel  periodo  di  riferimento  abbiano abbandonato il posto di lavoro  a  causa  di  dimissioni  volontarie, invalidità, pensionamento per  raggiunti  limiti  d’età,  riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

 

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