L’INPS – con Circolare del 07 febbraio 2020, n. 18 – ha fornito alcuni chiarimenti riguardo l’istituto del pensionamento anticipato riservato alle donne (c.d. opzione donna), per il quale la legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha previsto una proroga.
Possono accedere alla pensione anticipata con opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a:
- 58 anni (per le lavoratrici dipendenti);
- 59 anni (per le lavoratrici autonome).
Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:
- dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Le lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2019 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.
La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2020, giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 160/2019.
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