Nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020, n. 269 (ed. straordinaria) è stato pubblicato il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Il provvedimento in specie – intervenuto a seguito delle ulteriori disposizioni contenute nel DPCM 24 ottobre 2020 – è composto da 35 articoli, suddivisi nel modo seguente:
- Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia
- Titolo II – Disposizioni in materia di lavoro
- Titolo III – Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti
- Titolo IV – Disposizioni finali
Il Titolo II interviene su una serie di tematiche inerenti, tra le altre cose:
- la gestione del rapporto di lavoro (stop ai licenziamenti; nuove previsioni inerenti lo smart working)
- le ulteriori settimane di ammortizzatori sociali
- le nuove indennità di sostegno al reddito per alcune particolari categorie di lavoratori.
Con riferimento al punto 1), si segnala che il decreto legge n. 137/2020 dispone che fino al 31 gennaio 2021:
- resta precluso l’avvio delle procedure ex artt. 4, 5 e 24, legge n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
- resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per GMO e restano altresì sospese le procedure in corso, ex art. 7, legge n. 604/1966.
Le preclusioni e le sospensioni ai suddetti licenziamenti non si applicano nelle ipotesi di recessi motivati:
- dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa,
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento.
Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Infine, viene modificato l’art. 21-bis, decreto legge n. 104/2020 (introdotto in sede di conversione in legge n. 126/2020) e viene disposto che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smart working non solo se il figlio con meno di 16 anni (prima il limite di età era di 14 anni) è stato posto in quarantena a seguito di un contagio da COVID-19, ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio nonché nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I punti 2) e 3) verranno argomentati nei prossimi articoli.