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Aiuti di Stato – Prorogate al 31 dicembre 2021 le disposizioni del Temporary Framework

La Commissione Europeacon comunicato stampa del 28 gennaio 2021 – ha reso noto d’aver prorogato al 31 dicembre 2021 il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l’economia nel contesto della pandemia di COVID-19.

Al riguardo, tenuto conto della persistente incertezza economica e della proroga delle misure nazionali volte a limitare l’attività economica al fine di contrastare la diffusione del virus, la modifica odierna aumenta anche i massimali stabiliti nel quadro temporaneo per alcune misure di sostegno:

  • per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato concessi nell’ambito del quadro temporaneo, i massimali precedenti per impresa sono più che raddoppiati (tenendo conto della disponibilità degli aiuti “de minimis”). I nuovi massimali sono di 225 000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100 000 EUR), 270 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (in precedenza 120 000 EUR) e 1,8 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800 000 EUR). Come in precedenza, tali aiuti possono essere combinati con aiuti “de minimis” fino a 200 000 EUR per impresa (fino a 30 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e fino a 25 000 EUR per impresa operante nel settore agricolo) nell’arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme “de minimis”;
  • per le imprese particolarmente colpite dalla crisi della COVID-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di EUR per impresa (in precedenza 3 milioni di EUR).

L’intervento in specie è particolarmente rilevante anche in considerazione degli incentivi occupazionali normati dalla legge n. 178/2020 (decontribuzione SUD, under 36 anni, incentivo donne).

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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