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Firmato il rinnovo del CCNL Turismo Confcommercio (2-2)

Firmato il rinnovo del CCNL Turismo Confcommercio

In data 05 luglio 2024 è stato sottoscritto – tra FEDERALBERGHI, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL – l’accordo di rinnovo del CCNL 18 gennaio 2014 per i dipendenti di aziende del settore del turismo, scaduto il 31 agosto 2016.

Relativamente alla parte normativa, si segnalano i seguenti aspetti:
  • Classificazione del personale – la classificazione del personale (come, peraltro, avvenuto per il CCNL del Terziario Confcommercio) è stata aggiornata con un’attenzione all’innovazione e alla digitalizzazione e la creazione di nuove figure con competenze in materia di controllo di qualità, pricing, revenue, digital marketing, reputation e social media.

Altro punto attenzionato dalle parti negoziali inerisce il wellness e le terme, con i nuovi profili di coordinatore della spa, dietista, personal trainer, operatore di assistenza termale e addetto al centro benessere.

Sono stati definiti i percorsi di carriera per i giovani che entrano in azienda, prevedendo il passaggio al livello superiore dopo quindici mesi di servizio sia per gli addetti al food and beverage sia per gli addetti all’animazione;

  • Mansioni superiori – salvo l’assegnazione avvenuta per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, questa diviene definitiva dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori pari a 6 mesi;
  • Congedi – le parti hanno posto attenzione alle lavoratrici, che rappresentano il 55% delle persone occupate nel settore. Sono stati irrobustiti i trattamenti spettanti ai genitori durante i periodi di congedo obbligatorio e facoltativo, con effetti positivi su tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi (anche qui, in linea con il rinnovo del CCNL Terziario Confcommercio). Per le donne vittime di violenza, i tre mesi di congedo previsti dalla legge vengono raddoppiati per l’intervento del datore di lavoro;
  • Appalti – regolamentata una procedura informativa da seguire in occasione dei cambi di appalto, come già accade per i casi esternalizzazione. Sono stati anche individuati percorsi di reinternalizzazione degli appalti, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto alla clientela e aumentare la stabilità dei rapporti di lavoro;
  • Premi di risultato – relativamente agli indicatori che la contrattazione di secondo livello potrà utilizzare per l’assegnazione dei premi di risultato, oltre a quelli relativi agli incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, efficienza e innovazione, vi sarà il giudizio della clientela, misurato con il tasso di fidelizzazione e le recensioni certificate;
  • Assistenza sanitaria integrativa – i lavoratori del turismo hanno diritto all’assistenza sanitaria integrativa, alla quale provvedono il fondo FAST e la cassa QuAS. Le prestazioni sono erogate in forma diretta, presso strutture sanitarie convenzionate, o indiretta, mediante rimborso delle spese mediche sostenute. L’accordo di rinnovo del CCNL Turismo ha aggiornato i contributi previsti per tale funzione, che erano fermi da anni, per consentire ai due enti di far fronte dell’incremento dei costi e di promuovere il miglioramento delle prestazioni.

Infine, di particolare rilievo quanto normato in materia di contratti a tempo determinato.

Com’è noto, il decreto-legge n. 48/2023 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 85/2023) ha previsto che il contratto a termine di durata superiore a 12 mesi anche con proroghe/rinnovi) deve prevedere una delle seguenti causali:

  • sostituzione di altri lavoratori assenti con il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  • previsioni dettate dai contratti collettivi (nazionali, territoriali e aziendali) applicati al rapporto di lavoro.

A mente della legge 23 febbraio 2024, n. 18, fino al 31 dicembre 2024 (in precedenza, era fino al 30 aprile 2024), in assenza di causali definite dal contratto collettivo applicato, il datore di lavoro ed il lavoratore possono continuare ad individuare specifiche esigenze, di natura tecnica, organizzativa o produttiva, utili a motivare l’apposizione del termine al rapporto di lavoro subordinato (superiore ai 12 mesi).

Al riguardo, il CCNL in specie ha recepito le disposizioni di legge, prevedendo l’utilizzo di specifiche causali (cd. “grandi eventi”, a partire dal Giubileo del 2025 e dalle Olimpiadi invernali 2026) per la durata dei contratti a termine superiore ai dodici mesi.

A livello aziendale, potranno essere definiti percorsi di reinternalizzazione degli appalti, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto alla clientela e aumentare la stabilità dei rapporti di lavoro.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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