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Al via gli esoneri contributivi legati alle assunzioni di Dottorati e Ricercatori

esonero contributivo dottorati di ricerca

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2024, n. 126 è stato pubblicato il comunicato MUR, recante “Avviso pubblico per la concessione dell’esonero contributivo in attuazione dell’art. 6, comma 1, del decreto 19 ottobre 2023 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Tra le iniziative di competenza del MUR nell’ambito del PNRR che ricadono nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, si segnala l’Investimento 3.3, inerente all’introduzione di “Dottorati innovativi”, che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori da parte delle imprese.

Alle imprese che partecipano al cofinanziamento delle borse di “Dottorato innovativo” è riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per l’assunzione a tempo indeterminato di massimo due unità di personale in possesso, alla data dell’assunzione stessa, del titolo di dottore di ricerca o che è (ovvero, è stata), titolare di contratti, ex artt. 22 e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

L’esonero contributivo si applica, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari ad € 7.500, per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse stanziate.

Per le imprese che assumono a far data dal 1° gennaio 2025, il beneficio sarà riparametrato su base mensile e applicato fino al termine massimo del 31 dicembre 2026.

COME ACCEDERE:

Pertanto, per accedere all’esonero contributivo le imprese devono:

  • aver cofinanziato almeno una borsa di dottorato innovativo di cui all’investimento 3.3 Missione 4 Componente 2 del PNRR;
  • aver assunto a tempo indeterminato unità di personale in possesso, alla data dell’assunzione, del titolo di dottore di ricerca o che è, o è stata, titolare di contratti di cui agli artt. 22 e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

L’impresa che intende beneficiare dell’esonero contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato di ciascuna unità di personale è tenuta a presentare, sulla piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero dell’università e della ricerca (https://dottorati-imprese.mur.gov.it/), la domanda di accesso all’esonero contributivo, in modalità “a sportello”.

Le università/AFAM, accedendo alla piattaforma con le credenziali già rilasciate dal CINECA agli Uffici di Dottorato, potranno:

  • fornire le informazioni necessarie rispetto a ciascuna borsa assegnata;
  • rispondere alle imprese che hanno manifestato interesse circa i corsi di dottorato attivi;
  • visualizzare le imprese per la domanda di attivazione di nuovi corsi e/o bandi di dottorato.

Le imprese interessate, registrandosi e accedendo alla piattaforma, potranno:

  • individuare, tramite parole chiave, i corsi di dottorato di ricerca accreditati e/o in corso di accreditamento per i quali è possibile, previo contatto con l’università/AFAM, presentare l’offerta di cofinanziamento di borse di studio;
  • proporre all’università/AFAM un ulteriore progetto di percorso formativo che risponda alle proprie esigenze di ricerca e innovazione;
  • presentare le domande di accesso e gestire l’esonero contributivo concesso per i ricercatori assunti a tempo indeterminato.
documentazione:

L’impresa procederà con la trasmissione, esclusivamente per via telematica e per il tramite del rappresentante legale, o di altri soggetti delegati, della seguente documentazione:

  • domanda di accesso contenente i dati identificativi dell’impresa e dei dipendenti assunti in regime di lavoro a tempo indeterminato, e l’importo del beneficio richiesto firmata dal rappresentante legale;
  • dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, della sussistenza delle convenzioni che disciplinano il cofinanziamento delle borse di dottorato di cui all’investimento 3.3 Missione 4 Componente 2 del PNRR;
  • copia conforme dei contratti di lavoro del personale assunto in possesso dei requisiti indicati all’articolo 5 comma 3, lett. b);
  • dichiarazione sostitutiva, resa dal personale assunto di cui alla lettera c), ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti, alla data di assunzione, di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o di essere stato titolare di contratti di cui agli artt. 22 e 24, legge n. 240/2010.

Ricevute le istanze e verificati i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, il Ministero dell’università e della ricerca, acquisiti i CUP per ogni impresa, emana un provvedimento concessorio di individuazione delle imprese destinatarie del beneficio in qualità di soggetti attuatori.

Il Ministero dell’università e della ricerca notifica tempestivamente all’INPS l’adozione del provvedimento di concessione al fine di consentire la fruizione dell’esonero contributivo alle sole imprese autorizzate e per i soli lavoratori interessati, secondo le modalità e le regole tecniche concordate tra MUR ed INPS.

L’esonero contributivo di cui al presente decreto non è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto il medesimo rapporto di lavoro.

L’INPS – con una Circolare di prossima emanazione – fornirà le istruzioni operative di dettaglio dell’esonero in specie.

 

 

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