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Siglato l’Accordo di rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi

In data 05 giugno 2024, è stato sottoscritto da Fipe, Legacoop produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi (con l’assistenza di Confcommercio), Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi.

Tale CCNL – che si estende all’interno della categoria dei pubblici esercizi, includendo le aziende che si occupano della preparazione, del confezionamento e della somministrazione di pasti e bevande (banqueting) – presenta le seguenti novità.

Con riferimento ai minimi retributivi, si segnalano le seguenti difformità:

Pubblici esercizi

Livello

Importi mensili

 

Dal 1.6.2024

Dal 1.6.2025

Dal 1.6.2026

Dal 1.6.2027

Dal 1.12.2027

QA

 1.788,71 

 1.854,49 

 1.920,27 

 1.969,60 

 2.035,38 

QB

 1.615,23 

 1.674,63 

 1.734,03 

 1.778,58 

 1.837,98 

1

 1.463,34 

 1.517,15 

 1.570,96 

 1.611,32 

 1.665,13 

2

 1.289,89 

 1.337,32 

 1.384,75 

 1.420,32 

 1.467,75 

3

 1.185,29 

 1.228,88 

 1.272,47 

 1.305,16 

 1.348,75 

4

 1.087,75 

 1.127,75 

 1.167,75 

 1.197,75 

 1.237,75 

5

 985,26 

 1.021,49 

 1.057,72 

 1.084,89 

 1.121,12 

6S

 926,08 

 960,13 

 994,18 

 1.019,72 

 1.053,77 

6

 904,54 

 937,80 

 971,06 

 996,01 

 1.029,27 

7

 812,03 

 841,89 

 871,75 

 894,15 

 924,01 

Pubblici esercizi minori e Stabilimenti balneari di 3° e 4° cat.

Livello

Importi mensili

 

Dal 1.6.2024

Dal 1.6.2025

Dal 1.6.2026

Dal 1.6.2027

Dal 1.12.2027

QA

 1.783,03 

 1.848,81 

 1.914,59 

 1.963,92 

 2.029,70 

QB

 1.610,07 

 1.669,47 

 1.728,87 

 1.773,42 

 1.832,82 

1

 1.458,18 

 1.511,99 

 1.565,80 

 1.606,16 

 1.659,97 

2

 1.285,50 

 1.332,93 

 1.380,36 

 1.415,93 

 1.463,36 

3

 1.181,42 

 1.225,01 

 1.268,60 

 1.301,29 

 1.344,88 

4

 1.084,39 

 1.124,39 

 1.164,39 

 1.194,39 

 1.234,39 

5

 982,16 

 1.018,39 

 1.054,62 

 1.081,79 

 1.118,02 

6S

 923,24 

 957,29 

 991,34 

 1.016,88 

 1.050,93 

6

 901,70 

 934,96 

 968,22 

 993,17 

 1.026,43 

7

 809,45 

 839,31 

 869,17 

 891,57 

 921,43 

Gaming hall

Livello

Importi mensili

 

Dal 1.6.2024

Dal 1.6.2025

Dal 1.6.2026

Dal 1.6.2027

Dal 1.12.2027

QB

 1.615,23 

 1.674,63 

 1.734,03 

 1.778,58 

 1.837,98 

2

 1.289,89 

 1.337,32 

 1.384,75 

 1.420,32 

 1.467,75 

4

 1.087,75 

 1.127,75 

 1.167,75 

 1.197,75 

 1.237,75 

5

 985,26 

 1.021,49 

 1.057,72 

 1.084,89 

 1.121,12 

6

 904,54 

 937,80 

 971,06 

 996,01 

 1.029,27 

Relativamente al premio di risultato (che non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale, ivi compreso il TFR), viene precisato che è assorbito, fino a concorrenza, da trattamenti economico individuali o collettivi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal CCNL 8 febbraio 2018, riconosciuti successivamente al 1° giugno 2024.

Qualora entro il 31 ottobre 2026 non venga definito l’accordo sul premio, l’azienda erogherà, con la retribuzione di novembre 2027, i seguenti importi:

Livelli

Importi

A e B

186,00

1, 2 e 3

158,00

4 e 5

140,00

6S, 6 e 7

112,00

Per quanto riguarda l’assistenza integrativa, viene precisato che a decorrere dal 01 gennaio 2027 la contribuzione a carico del datore di lavoro è elevata ad € 15,00.

Il contributo annuo a carico dell’azienda per l’assistenza sanitaria dei Quadri, garantita dalla Cassa Qu.As , viene elevato ad:

  • € 360, dal 1° gennaio 2025
  • € 380 dal 1° gennaio 2026.

In merito ai congedi di maternità e paternità, l’accordo specifica che i periodi di maternità e paternità (alternativo e obbligatorio) nonché i congedi parentali sono utili ai fini della maturazione di ferie, riduzione d’orario e tredicesima.

Per quanto riguarda la computabilità ai fini della quattordicesima, si segnala che:

  • a decorrere dal 05 giugno 2024, sono utili i periodi di maternità e paternità (alternativo e obbligatorio);
  • a decorrere dal 01 dicembre 2027, sono utili anche i congedi parentali.

Infine, per quanto riguarda i congedi per violenza di genere, la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione contro la violenza di genere ha diritto ad un congedo retribuito massimo di 90 giorni lavorativi, su base oraria o giornaliera nell’arco di 3 anni, con un preavviso non inferiore a 7 giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del congedo.

L’accordo stabilisce, poi:

  • ulteriori 90 giorni di aspettativa, a richiesta della lavoratrice, retribuiti dall’azienda con un’indennità pari al 100% della retribuzione di fatto;
  • il diritto della lavoratrice alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in tempo parziale e viceversa.

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Pubblicato l’Avviso del Fondo Nuove Competenze (2-2)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con decreto del 10 ottobre 2024, pubblicato nella sez. “pubblicità legale” in data 26 novembre 2024 – ha reso note le disposizioni attuative della terza edizione del Fondo Nuove Competenze. Clicca qui per approfondire In data

Pubblicato l’Avviso del Fondo Nuove Competenze (1-2)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con decreto del 10 ottobre 2024, pubblicato nella sez. “pubblicità legale” in data 26 novembre 2024 – ha reso note le disposizioni attuative della terza edizione del Fondo Nuove Competenze. Clicca qui per approfondire In data

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    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.