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Al via la formazione finanziata da FAPI per le piccole imprese aderenti (2-2)

Il Fondo FAPI (Fondo Formazione Piccole Medie Imprese) ha pubblicato l’Avviso n. 4/2024 (disponibilità finanziaria pari ad € 1.000.000), con il quale punta a finanziare piani formativi che dimostrano:

  • lo sviluppo di azioni di consolidamento, miglioramento, ri-organizzazione, di processi di innovazione;
  • la presenza di interventi mirati a salute e sicurezza sul lavoro, tutto a sostegno della competitività dell’impresa e dell’occupazione dei lavoratori.

 

Sono ammissibili i piani aziendali, costituiti da uno o più progetti che coinvolgono una sola azienda ed i suoi lavoratori.

I massimali sono calcolati in base al totale del numero dei dipendenti dell’azienda beneficiaria del Piano.

Sono ritenuti ammissibili i Piani presentati secondo il seguente calcolo per il massimale di finanziamento: € 150 x n. totale dipendenti dell’azienda e del Piano

In caso di imprese sotto i dieci dipendenti il massimale viene aumentato di € 50.

Il finanziamento richiesto per un Piano non può comunque superare € 50.000 complessivi.

Il numero di lavoratori dipendenti dell’impresa deve essere dichiarato in sede di presentazione dal legale rappresentante dell’azienda ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

 

Il piano formativo è un insieme organico di attività formative (progetti), attività preparatorie e di accompagnamento (propedeutiche) e attività organizzative gestionali.

Un Piano può contenere al massimo venti progetti.

Ogni azienda può partecipare ad un solo piano formativo per l’Avviso 4/2024 del FAPI.

Il progetto formativo deve rispettare i seguenti parametri:

  1. il numero minimo di partecipanti per progetto è di uno; il numero massimo di partecipanti per progetto è di venti lavoratori, al netto degli “uditori”;
  2. durata minima: 4 ore;
  3. deve contenere l’elenco delle aziende beneficiarie, il numero dei lavoratori che ciascuna azienda mette in formazione;
  4. ogni lavoratore in formazione può partecipare a massimo due progetti.

 

L’elenco della documentazione da inviare in copia al Fondo e sottoscritta dal Legale rappresentante in autocertificazione è:

  • domanda di contributo finanziario;
  • lettera di incarico/affidamento delle imprese beneficiarie. Il documento originale deve essere conservato presso l’attuatore;
  • copia del cassetto previdenziale delle imprese beneficiarie (o titolo equivalente);
  • dichiarazione di accettazione della convenzione;
  • dichiarazione di intenti alla costituzione di ATI/ATS, sottoscritta in originale dai Rappresentanti legali del capofila e dei partner indicati;
  • dichiarazione di condivisione e approvazione del piano PP.SS. (con allegato l’elenco dei progetti costituenti il piano), sottoscritta dai rappresentanti delle parti sociali;
  • dichiarazione di non aver richiesto i già menzionati finanziamenti o di non averli avuti approvati ovvero di formale rinuncia agli stessi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Contestualmente, vanno anche inviati:

  • copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante in allegato ai documenti per i quali è richiesto.
  • dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 rispetto al numero di dipendenti in essere nell’azienda al momento della presentazione.

Il FAPI si riserva, in ogni caso, di chiedere chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa.

 

Per la valutazione delle domande e dei piani presentati, il nucleo tecnico di valutazione procede immediatamente alla verifica dell’ammissibilità e, solo per gli ammessi, alla successiva fase di valutazione secondo l’ordine cronologico di presentazione dei piani (data ed orario di chiusura della procedura di inserimento on line).

 

Tutti i piani devono essere redatti e trasmessi per via telematica al FAPI tramite l’apposito applicativo informatizzato disponibile on-line sul sito del Fondo all’indirizzo www.fondopmi.it

L’atto di presentazione coincide con la data e l’orario di effettiva e definitiva chiusura della procedura di inserimento on line; elementi determinante ai fini dell’ammissibilità alla valutazione.

La valutazione delle domande avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione del piano online (data ed orario di chiusura della procedura di inserimento on line).

La presentazione delle domande e dei relativi piani è a sportello.

La procedura di presentazione online è aperta dal 4 giugno 2024 fino ad esaurimento risorse e comunque non oltre il 12 dicembre 2024. Dopo tale termine la procedura di presentazione online sarà chiusa.

Contestualmente all’invio online del piano ed entro la stessa data, il proponente deve inviare via PEC al FAPI la documentazione richiesta.

 

Consulta l’avviso

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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