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Al via le garanzie sui finanziamenti per green e digitale delle imprese turistiche

Al via, dal 10 ottobre 2022, la sezione speciale del fondo di garanzia PMI dedicata alle imprese del settore turistico.
La misura (prevista nell’ambito del PNRR – Misura M1C3, investimento 4.2.4) mette a disposizione garanzie gratuite su finanziamenti destinati a sostenere interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale ovvero diretti ad assicurare la continuità aziendale delle imprese e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

A mente dell’art. 2, decreto legge n. 152/2021 la garanzia della sezione speciale sono ammesse le imprese del settore turistico con un numero di dipendenti non superiore a 499.
In particolare, possono richiedere l’accesso alla garanzia:

  • le imprese alberghiere;
  • le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge n. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali;
  • le strutture ricettive all’aria aperta;
  • le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale,
  • gli stabilimenti balneari, i complessi termali;
  • i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico ovvero di età compresa tra 18 e 40 anni nel caso se si avvia un’attività nel settore agrituristico.

Possono essere oggetto di garanzia i finanziamenti volti:

  • ad assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore;
  • a sostenere interventi di interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale.

Sono ammissibili anche operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi.
In tal caso, la concessione della garanzia dovrà comportare una riduzione nel costo del tasso di interesse applicato.
La garanzia può essere richiesta inoltre su operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che:

  • il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  •  il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

Le garanzie sono concesse per una percentuale massima di copertura:

  • nel caso di garanzia diretta: del 70% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria;
  • nel caso di riassicurazione: dell’80% dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la copertura dell’80%.

Le suddette percentuali di copertura della garanzia diretta e della riassicurazione possono essere incrementate rispettivamente fino all’80% e al 90%, mediante l’utilizzo delle risorse apportate al Fondo da parte delle Regioni, Province Autonome e di altri enti e organismi pubblici, banche e SACE, ai sensi del decreto Fund Raising del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 gennaio 2012.

La richiesta di finanziamento dovrà essere presentata dall’impresa direttamente alla banca.
La documentazione è disponibile sulla pagina del sito del fondo di garanzia “Sezione speciale Turismo”.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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