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Alcune novità sull’erogazione dell’indennità di tirocinio in Garanzia Giovani

L’INPS – con Circolare del 20 settembre 2019, n. 125 – ha illustrato le disposizioni dello schema di Convenzione da siglare con l’ANPAL, le Regioni e le Provincie Autonome, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani.

Con tale nuova Convenzione, l’INPS assume il ruolo di ente erogatore dell’indennità di tirocinio per conto della Regione sulla base di tutte le informazioni corrette e complete.

In caso di non corrispondenza dei dati trasmessi dalla Regione con quelli presenti negli archivi dell’Istituto, la Direzione regionale comunicherà con cadenza mensile alla Regione medesima, tramite appositi file, le indicazioni del dato errato.
Attraverso l’apposita funzioneMonitoraggio domande”, la Regione potrà autonomamente verificare lo stato delle domande e ritrasmettere nuovamente le domande corrette.

Nel caso in cui il beneficiario sia percettore di un ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria, l’INPS verifica l’importo mensile dello stesso, adottando il criterio di competenza.
Se tale importo è superiore a quello dell’indennità di tirocinio, viene erogato l’ammortizzatore sociale; in caso contrario, e solo laddove il maggior importo dell’indennità superi i dieci euro, viene erogato l’ammortizzatore e la maggiore somma a titolo di indennità di tirocinio.

Inoltre, le Direzioni regionali dovranno trasmettere mensilmente le attestazioni di pagamento, estraibili dalla procedura “Richieste di pagamento indennità/sussidi pervenute via web dalle regioni e provincie autonome” alla Regione e all’ANPAL, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa agli appositi organi competenti.

Da un punto di vista fiscale, le indennità di tirocinio sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, ex art. 50 del TUIR.
L’indennità ulteriore, erogata per i tirocini in mobilità territoriale, è considerata come aggiuntiva/integrativa a quella “ordinaria” e, pertanto, rientra anch’essa nel novero dei redditi sottoposti a imposizione, ex art. 50.
Infine, in caso di pagamenti di arretrati, si applica il regime della tassazione separata nei casi in cui il provvedimento amministrativo di individuazione degli aventi diritto, coincidente con la richiesta di pagamento trasmessa all’Istituto, è emanato nell’anno successivo a quello dei periodi indennizzati.

Scopri di più sulla Circolare n. 125 e le indennità di tirocinio nell’ambito del piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani.

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