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Assenza alla visita di controllo domiciliare e parere medico-legale – i chiarimenti dell’INPS

Com’è noto, nei casi di assenza a visita di controllo domiciliare, disposta sia d’ufficio che su richiesta del datore di lavoro, il lavoratore pubblico del Polo unico è tenuto a presentare o a trasmettere all’Istituto la documentazione giustificativa nei soli casi in cui questa presenti caratteri prettamente sanitari.

Tale adempimento riguarda, altresì, anche i lavoratori del settore privato non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’INPS, nonché i lavoratori pubblici non rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico.

In tali casi, infatti, l’INPS – non erogando alcuna prestazione previdenziale a tutela della malattia – può solo esprimere un parere medico-legale sulla giustificabilità dell’assenza in occasione dell’accertamento disposto; viene, dunque, rimessa al datore di lavoro la valutazione finale di competenza sulla giustificazione dell’assenza, sia per motivi sanitari.

L’INPS – con Messaggio del 29 marzo 2019, n. 1270 – ha ricordato che i lavoratori pubblici del Polo unico, nonché i lavoratori del settore privato non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’Istituto stesso, sono tenuti – in caso di assenza ad una visita di controllo domiciliare – a presentare o a trasmettere all’INPS la documentazione giustificativa solamente quando questa contenga caratteri prettamente sanitari.

Il controllo operato dall’INPS, non erogando alcuna prestazione previdenziale, si limiterà ad un parere medico-legale sulla giustificabilità dell’assenza in occasione dell’accertamento disposto.

Scopri di più sulla Comunicazione delle valutazioni medico-legali dell’Inps nei casi di assenza a visita di controllo domiciliare

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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