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CCNL Turismo e pubblici esercizi: siglato l’accordo su assistenza sanitaria integrativa e Rol

In data 25 settembre 2019 è stato siglato – tra Sistema Impresa con Fesica Confsal e l’assistenza di Confsal – l’Accordo:

  • sull’assistenza sanitaria integrativa
  • sui Rol (riduzione orario lavorato)

per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi.

Per quanto riguarda la prima tematica (assistenza sanitaria integrativa), a decorrere dal 25 settembre 2019 risultano obbligatoriamente iscritti al F.AS.S. tutti i lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, compresi gli apprendisti ed i quadri.

Il versamento dei contributi decorre dall’1 gennaio 2019, con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo obbligatorio pari a € 12 mensili per ogni iscritto (€ 10 a carico azienda ed € 2 a carico lavoratore), anche in caso di part time, comprensivo del contributo per la promozione dell’assistenza sanitaria di categoria.
Dall’ottobre 2019, l’azienda che ometta il versamento dei contributi è tenuta ad erogare al lavoratore un E.d.r. non assorbibile pari ad € 16.00, per 14 mensilità (rientrante negli elementi della retribuzione).

L’azienda che omette il versamento di quote e contributi è responsabile verso i lavoratori delle perdite delle relative prestazioni sanitarie. La corresponsione di indennità sostitutive non la esonera dell’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.
In sede di prima iscrizione, le aziende devono versare una quota “una tantum” pari a € 30 per lavoratore.

Per i dipendenti con qualifica di Quadro, la contribuzione è pari ad € 406.00 annui (di cui € 350.00 a carico del datore di lavoro ed € 56.00 a carico del Quadro), comprensivi del contributo per la promozione dell’assistenza sanitaria di categoria.
I contributi sono dovuti in misura intera anche per i quadri part-time, mentre per i quadri con contratto a termine la contribuzione è dovuta per l’intero anno solare in cui cade il rapporto di lavoro.

Limitatamente al I anno il contributo deve essere versato interamente per la parte di competenza del dipendente (€ 56.00), mentre è frazionabile quella a carico dell’azienda (€ 350.00), ad eccezione dell’annualità 2019 per la quale la contribuzione è dovuta dall’1 gennaio per i Quadri già in forza.
In sede di prima iscrizione le aziende devono versare una quota “una tantum”, non frazionabile, pari ad € 340.00 per lavoratore non precedentemente iscritto al F.AS.S. per la medesima categoria.
L’azienda che ometta il versamento dei contributi è tenuta ad erogare al lavoratore un E.d.r. non assorbibile pari ad € 37.00, per 14 mensilità, che rientra negli elementi della retribuzione.
In alternativa, l’azienda è tenuta ad assicurare ai dipendenti le medesime prestazioni sanitarie garantite dal F.AS.S.

Per quanto riguarda il secondo argomento (Rol) l’Accordo prevede che ai lavoratori assunti dopo l’1 settembre 2019 saranno riconosciute 32 ore di Rol per i primi 2 anni ed ulteriori 36 ore di Rol (38 ore negli stabilimenti balneari) per i successivi 2 anni.
Decorsi 4 anni, saranno riconosciute le ore di Rol in misura intera.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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