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Con il decreto legge Rilancio nasce il REM

Il decreto legge cd. Rilancio (approvato in Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020, n. 45) ha istituito il REM (reddito d’emergenza) quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari, erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di € 400 (le domande devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020).

Il reddito di emergenza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda (termine ultimo: 30 giugno 2020), dei seguenti requisiti:

    a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
    b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una specifica soglia reddituale;
    c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di € 10.000, incrementata di € 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di € 20.000. Il massimale è incrementato di € 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE;
    d) un valore dell’ISEE inferiore ad € 15.000.

Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito:

  • una delle cd. indennità COVID-19, ex decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020);
  • una delle indennità disciplinate in attuazione dell’art. 44 (cd. “reddito di ultima istanza”) del medesimo decreto legge.
  • Il REM, inoltre, è incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

    • essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
    • essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una specifica soglia reddituale;
    • essere percettori di Reddito di Cittadinanza, del 2019, ovvero le misure aventi finalità analoghe normate dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

    Il Reddito di Emergenza è riconosciuto ed erogato dall’INPS. Le richieste potranno essere effettuate anche per il tramite dei CAF e dei Patronati. I controlli sul rispetto dei requisiti richiesti verranno effettuati dell’INPS e dall’Agenzia delle Entrate.

    Visita il sito del Governo per leggere di più sul REM

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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