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Conversione del Premio di risultato in welfare aziendale: le precisazioni dell’AE

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 27 giugno 2019, n. 212 – ha fornito chiarimenti in ordine alla conversione del premio di risultato in welfare aziendale.
Com’è noto, la legge n. 208/2015 ha previsto misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale.

La norma disciplina una particolare modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10%, entro il limite complessivo di € 3.000 lordi, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili.

I premi di risultato sono somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Anche laddove non fruiti non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente.

Il dipendente ha così un’ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, in quanto accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, gli si riconosce anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura.
Con il provvedimento in specie, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che in merito all’individuazione del momento rilevante ai fini del rispetto del limite di valore o di importo, il valore del benefit rileverà nel periodo d’imposta in cui il dipendente ha optato per la conversione del premio di risultato.

Per quanto concerne, invece, il momento di percezione dei benefit sostitutivi del premio di risultato, per i servizi welfare gli stessi si considerano percepiti dal dipendente, e conseguentemente esclusi dal reddito, nel momento in cui quest’ultimo effettua la scelta del welfare, a prescindere dal successivo momento in cui il servizio venga utilizzato o il rimborso erogato, ovvero il datore di lavoro provveda al versamento dei contributi al fondo di previdenza o alla cassa sanitaria.

Quanto, infine, ai conviventi di fatto del beneficiario dei suddetti servizi di welfare, l’AE ha precisato che tali soggetti non possono essere ricompresi nel novero dei familiari richiamati da alcune forme di benefit come asili nido e borse di studio, in quanto l’equiparazione con la figura del coniuge è stata prevista (sia ai fini civilistici che a quelli fiscali, ex legge n. 76/2016) solo per gli uniti civilmente (e non, anche, per i conviventi di fatto).

Scopri di più sulla conversione del premio di risultato in welfare aziendale.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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