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Definite dal MiSE le modalità di erogazione delle agevolazione previste dagli Accordi per l’innovazione

Il Ministero dello Sviluppo Economico – con Circolare del 02 luglio 2019, n. 40383 – ha fornito indicazioni in merito alle modalità di erogazione delle agevolazioni nell’ambito degli Accordi per l’innovazione.

Com’è noto, tali Accordi finanziano i progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione 2014-2020 “Orizzonte 2020“, quali:

  • Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);
  • Nanotecnologie;
  • Materiali avanzati;
  • Biotecnologie;
  • Fabbricazione e trasformazione avanzate;
  • Spazio;
  • Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità “Sfide per la società” prevista dal Programma Orizzonte 2020.

Le agevolazioni in commento consistono in:

  • un contributo diretto alla spesa per una percentuale minima pari al 20% dei costi e delle spese ammissibili;
  • un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall’Accordo, nel limite del 20% dei costi e delle spese ammissibili.

L’Accordo per l’innovazione può prevedere che la prima erogazione sia disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, ovvero può prevedere che sia erogato a titolo di anticipazione l’intero finanziamento agevolato.

In ogni caso, l’erogazione in anticipazione delle agevolazioni deve essere prevista all’interno dell’Accordo per l’innovazione e può essere effettuata esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

L’ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non può superare il 90% del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore.

Il residuo 10% delle agevolazioni, da sottrarre dall’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall’anticipazione, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione, viene erogato a saldo.

Scopri di più sulla Circolare 2 luglio 2019, n. 40383

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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