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COVID-19 – le nuove disposizioni governative in vigore dal 23 marzo 2020

In data 22 marzo 2020, con due nuovi interventi normativi, il Governo ha fornito ulteriori disposizioni per la gestione emergenziale del contagio da COVID-19.
Nel dettaglio:

  • nella Gazzetta Ufficiale n. 75/2020 è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”

Il provvedimento in specie prevede il divieto, a tutte le persone fisiche, di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o motivi di salute.

Leggi l’Atto nel dettaglio sul sito della Gazzetta Ufficiale

  • nella Gazzetta Ufficiale n. 76/2020 è stata pubblicato il DPCM 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

Il provvedimento – la cui efficacia è dal 23 marzo al 03 aprile 2020 – adotta, per l’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

  • sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’all.1 al DPCM in commento;
  • le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni ex art. 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020;
  • per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87, decreto legge n. 18/2020.

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire, se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Leggi di più sul sito della Gazzetta Ufficiale

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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