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Definita da Ebitemp la modalità di rimborso di una mensilità dell’indennità di disponibilità

Com’è noto, l’ACCR delle Agenzie di somministrazione di lavoro, sottoscritto il 21 dicembre 2018, ha rivisitato il piano degli incentivi per le agenzie che assumano o abbiano in carico lavoratori temporanei a tempo indeterminato.

Al riguardo, l’art. 5 prevede i seguenti incentivi riconosciuti dalla Bilateralità di settore:

  • un incentivo annuale di € 1.000 in caso di missione pari ad almeno 12 mesi continuativi. Tale incentivo viene riconosciuto annualmente, per un massimo 3 annualità, sempre nel caso in cui la missione abbia durata pari a dodici mesi;
  • un rimborso pari all’importo di una mensilità dell’indennità di disponibilità in caso di ricollocazione del lavoratore presso diverso utilizzatore, con missione di durata superiore a 6 mesi. Qualora il lavoratore venga ricollocato nei primi 30 giorni di disponibilità il rimborso viene riparametrato rispetto alla indennità effettivamente erogata al lavoratore;
  • nell’ambito della contrattazione di II° livello, territoriale o aziendale, anche con riferimento agli accordi ex art. 1, comma 3, punto 3, lett. d), CCNL 21/12/2018, al fine di favorire la continuità occupazionale dei lavoratori, le parti possono individuare nuovi strumenti di incentivazione, nell’ambito della bilateralità di settore, finalizzati alla stabilizzazione/ricollocazione dei lavoratori.

Ora l’Ebitemp (Ente bilaterale per il lavoro temporaneo) – con Nota del 27 agosto 2019 – ha reso operativo uno degli incentivi previsti in caso di ricollocazione di un lavoratore a tempo indeterminato assunto in somministrazione presso diverso utilizzatore: è stato, dunque, attivato il rimborso pari all’importo di una mensilità dell’indennità di disponibilità in caso di ricollocazione di un lavoratore a tempo indeterminato assunto per scopo di somministrazione presso diverso utilizzatore, con missione di durata superiore a 6 mesi.

Il rimborso di una mensilità della indennità di disponibilità può essere richiesto solo per i lavoratori ricollocati a partire dal 01 gennaio 2019.

Pertanto, se un lavoratore, in disponibilità in relazione all’art. 25 o 32 dell’ACCR 21/12/2018 è ricollocato a decorrere da gennaio 2019 utilmente in missione per più di sei mesi presso un altro utilizzatore l’Agenzia, il datore di lavoro (e non utilizzatore), ha diritto ad € 800 (disponibilità, ex art. 32 del CCNL), ovvero € 1.000 (disponibilità, ex art. 25 CCNL ove sia un full time).

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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