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Definite dal MiSE le agevolazioni per l’inserimento del Temporary Export Manager nelle aziende interessate all’internazionalizzazione

Il Ministero dello Sviluppo Economico – con Circolare n. 2/394/2019 – ha chiarito le corrette modalità di inserimento temporaneo in azienda del Temporary Export Manager (TEM) per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi extra UE.

Il Temporary Export Manager (TEM) è una figura professionale specializzata volta a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da Società di Servizi”.

Sono ammesse al finanziamento le società di servizi, costituite nella forma di società di capitali che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

In caso di imprese aggregate le stesse dovranno costituire una rete soggetto con autonoma soggettività giuridica mediante la sottoscrizione di un contratto di Rete.

Alla data di presentazione della domanda, la società di servizi dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere attiva e risultare iscritta al Registro delle imprese;
  • essere costituita nella forma di società di capitali;
  • di non essere destinataria di sanzioni interdittive, ex art. 9, comma 2, Dlgs. 231/2001;
  • avere nell’oggetto sociale l’attività di consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese;
  • non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali (quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria).

Possono essere oggetto di finanziamento agevolato:

  • le spese relative alle prestazioni di figure professionali specializzate (TEM), risultanti dal contratto di servizio, che devono essere almeno pari al 60% del finanziamento concesso;
  • le spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del TEM.

Tali spese devono essere sostenute nel periodo di realizzazione del progetto.
Il limite massimo del finanziamento è di € 150.000 mentre il limite minimo è di € 25.000 per singolo progetto.

L’importo del finanziamento agevolato non potrà superare il 12,50% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati del richiedente.

Scopri di più sulle nuove agevolazioni a sostegno delle imprese per E-commerce e Temporary Export Manager sul sito del Ministero dello sviluppo economico.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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