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Definite le Linee guida per l’operatività del Sistema nazionale di certificazione delle competenze

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2021, n. 13 è stato pubblicato il Decreto MLPS 5 gennaio 2021, recante “Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”.

Le Linee guida hanno una valenza strategica, in quanto rappresentano il provvedimento che rende operativo il Sistema nazionale di certificazione delle competenze, ex art. 4, comma 58, legge n. 92/2012 ed ex Dlgs. n. 13/2013, inserendosi nell’ambito del più ampio processo nazionale per il diritto individuale all’apprendimento permanente.
In tale contesto il riconoscimento e la certificazione delle competenze, acquisite dall’individuo in contesti formali, non formali e informali, insieme alla realizzazione di reti territoriali e alla realizzazione della dorsale informativa unica mediante l’interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti, sono determinanti per favorire e sostenere un concreto incremento della partecipazione delle persone alla formazione, nonché una spendibilità delle competenze acquisite anche in contesti informali e non formali all’interno del mercato del lavoro.

Le Linee guida in commento prevedono che gli enti titolati possono validare e certificare esclusivamente le competenze di cui si compongono le qualificazioni inserite nei repertori dei rispettivi enti pubblici titolari ricompresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, fatti salvi eventuali accordi tra enti pubblici titolari.
Le competenze certificabili, debitamente validate o certificate possono costituire un credito secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Clicca e leggi il Decreto del 5 gennaio 2021.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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